LEGGE 20 febbraio 2006, n. 46
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeInterventi sul codice di procedura penale volti a ridurre e disciplinare le impugnazioni: sostituzione dell'art. 593 (limitazioni all'appello del pubblico ministero e dell'imputato contro alcune sentenze di proscioglimento), modifica dell'art. 443, inserimento dell'art. 405,1‑bis (richiesta di archiviazione dopo pronuncia di Cassazione sull'insussistenza dei gravi indizi), riforma dell'impugnazione del non luogo a procedere, precisazioni sul criterio di condanna e conversione del ricorso in appello; disposizioni transitorie che dichiaravano inammissibili appelli pendenti alla data di entrata in vigore. Gran parte delle limitazioni principali è stata poi dichiarata incostituzionale (Corte cost., sent. n.26/2007, n.320/2007, n.85/2008), con effetti rilevanti sulle disposizioni transitorie.
Modifiche alle regole di impugnazione nel codice di procedura penale (appello e ricorso per cassazione)
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