Cassazione Penale, Ordinanza n. 22488/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo nuovo, non devoluto al giudice di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena a mesi tre di arresto ed euro 2.250,00 di ammenda per il reato contravvenzionale previsto dall'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992. Nel ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, è stato dedotto un unico motivo di vizio di motivazione, lamentando la mancata specifica contestazione della recidiva nel biennio. La Corte ha rilevato che tale doglianza era nuova, perché non proposta con l'atto di appello, e quindi non deducibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È la norma incriminatrice oggetto della condanna pronunciata nei confronti dell'imputato; la Corte non ne esamina il merito, limitandosi a registrare il titolo di reato contestato.
È richiamato implicitamente come ambito del controllo di legittimità, nel senso che non possono essere dedotte in cassazione questioni non già devolute con i motivi di appello.
Viene applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni nuove, cioè motivi che non abbiano formato oggetto dei motivi di appello, perché il controllo della Corte di cassazione non può trasformarsi in un riesame di punti della decisione mai sottoposti al giudice di merito.
- Quando un motivo di ricorso introduce per la prima volta una censura non devoluta in appello, il ricorso è inammissibile per difetto di deducibilità, a prescindere dalla sua eventuale fondatezza nel merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La contestazione relativa alla recidiva, se non dedotta nei precedenti gradi di merito secondo le regole di devoluzione, non può essere utilmente proposta per la prima volta in cassazione.
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