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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22484/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 6 dicembre 2024 il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 c.p., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 648 c.p. e 81 c.p., 10, 12, 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo difensore, deducendo un unico motivo di inosservanza di legge penale per omessa valutazione della presenza di cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p. Il ricorso era quindi diretto a contestare la mancata verifica, nella sentenza di patteggiamento, di eventuali cause di proscioglimento immediato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo non consentito nel giudizio di cassazione avverso sentenza resa ex art. 444 c.p.p. La doglianza relativa all'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che riguardano solo l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a quel catalogo è inammissibile.
  • La doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non costituisce, di regola, motivo autonomo di ricorso per cassazione contro il patteggiamento se non rientra nei motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto di motivi consentiti, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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Come è indicizzato

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