Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22489/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena a mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda per una violazione del codice della strada. Con un unico motivo ha dedotto l'erronea applicazione della disciplina sulla recidiva nel biennio, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente valorizzato, per integrare il presupposto della recidiva, una precedente contestazione amministrativa non definitivamente accertata; in sostanza ha contestato il riconoscimento della propria responsabilità penale e della recidiva, ma senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza d'appello, limitandosi a riproporre censure già formulate nei precedenti gradi di giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse deducibile in sede di legittimità perché non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare le stesse doglianze già prospettate in appello e già respinte con argomentazione congrua e logica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice richiamata quale titolo di responsabilità per la violazione stradale oggetto di condanna.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, a pena di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero non ravvisato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato e deve confrontarsi in modo puntuale con la sua motivazione; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello non è ammissibile.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a lamentare genericamente carenze o illogicità motivazionali senza indicare specificamente gli errori di diritto o di fatto della decisione impugnata.
  • La funzione del ricorso di legittimità non è quella di reiterare le censure di merito già respinte, ma di censurare specificamente gli argomenti posti a base della decisione di secondo grado.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradaliParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.