Cassazione Penale, Ordinanza n. 22487/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato in materia di stupefacenti resta ferma, così come il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento dell'aggravante contestata nel giudizio di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna di primo grado per concorso in detenzione e cessione di sostanze stupefacenti con aggravante dell'ingente quantità. Deduce tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta integrazione del delitto contestato; 2) violazione di legge sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte osserva che i primi due motivi si limitano a riproporre censure già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione di secondo grado; il terzo è parimenti inammissibile perché la decisione sul diniego delle attenuanti generiche è sorretta da motivazione congrua e non sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
artt. 110 c.p., 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Indicano il titolo di reato per cui è stata confermata la condanna: concorso nel delitto di detenzione e cessione di stupefacenti a fini non consentiti.
art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Aggravante dell'ingente quantità, ritenuta sussistente dai giudici di merito e non efficacemente censurata in cassazione.
art. 62-bis c.p.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; il loro diniego è ritenuto sorretto da motivazione logica e coerente con il quadro processuale.
art. 581 c.p.p.
I motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta.
art. 591 c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per affermare la debenza della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo ragioni di esonero non ravvisate.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle stesse doglianze già svolte in appello, senza critica argomentata delle ragioni del giudice di secondo grado, è inammissibile.
- La censura sulla sussistenza del reato o di una circostanza aggravante non è ammissibile quando si risolve in una critica generica e reiterativa della valutazione di merito, priva di confronto con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici, non è sindacabile in cassazione come riesame del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano specifiche ragioni di esonero.
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