Cassazione Civile, Ordinanza n. 17881/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (donatario)
La controversia
La controversia riguarda la validità di un atto di donazione di un immobile effettuata dal padre in favore di una figlia. Le ricorrenti sostenevano che l'atto fosse nullo per violazione della normativa urbanistica, perché nella donazione era stata resa la dichiarazione prevista dall'art. 40 della L. n. 47 del 1985 circa l'inizio della costruzione in data anteriore al 1 settembre 1967, ma tale dichiarazione sarebbe stata falsa o comunque non veritiera, poiché sull'immobile erano state eseguite opere e modifiche successive a quella data, tali da richiedere un titolo edilizio e rendere il bene abusivo/incommerciabile. Con il primo motivo denunciavano violazione degli artt. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985, assumendo che la Corte d'appello avesse aderito a un orientamento giurisprudenziale superato e che la falsità della dichiarazione dovesse comportare nullità dell'atto. Con il secondo motivo lamentavano, sotto diverso profilo, che la Corte territoriale non avesse considerato che l'edificio aveva subito modifiche strutturali successive, con conseguente nullità del trasferimento in mancanza di indicazione dei titoli edilizi. La resistente eccepiva anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità per difetto di procura speciale, ritenendo sufficiente la collocazione topografica della procura su foglio separato materialmente congiunto al ricorso. Nel merito ha affermato la continuità con il principio secondo cui, per gli immobili la cui costruzione sia iniziata prima del 1 settembre 1967, la nullità urbanistica prevista dall'art. 40, comma 2, L. n. 47 del 1985 ricorre solo se manchi nell'atto la dichiarazione del proprietario o di altro avente titolo attestante tale circostanza, mentre restano irrilevanti eventuali difformità del bene rispetto allo stato originario. Poiché la dichiarazione era stata inserita nell'atto e risultava riferibile all'immobile, le successive modifiche edilizie dedotte dalle ricorrenti non incidevano sulla validità della donazione. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 40, comma 2, L. 28 febbraio 1985, n. 47
"dichiarazione del proprietario o di altro avente titolo, nella forma sostitutiva dell'atto notorio, che l'opera è iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967"
La nullità urbanistica è testuale e colpisce solo l'omessa dichiarazione nell'atto; se la dichiarazione è presente e riferibile all'immobile, la validità del trasferimento non è inficiata da eventuali difformità successive rispetto allo stato originario.
art. 46 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiamato come disposizione sostitutiva dell'art. 17 L. n. 47 del 1985, in collegamento con la disciplina della nullità degli atti traslativi immobiliari in materia urbanistica.
art. 17 L. 28 febbraio 1985, n. 47
Richiamato dalle ricorrenti e dalla Corte come norma sulla nullità degli atti di trasferimento in assenza della documentazione urbanistica richiesta.
Le nullità previste dalla normativa urbanistica sono ricondotte all'ambito della nullità testuale, quale specifica declinazione della nullità ex art. 1418, comma 3, c.c.
Norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
Ha costituito il rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle ricorrenti, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di atti traslativi aventi ad oggetto immobili costruiti prima del 1 settembre 1967, la nullità urbanistica è configurabile solo se nell'atto manchi la dichiarazione dell'alienante, resa nella forma richiesta dalla legge, circa l'inizio della costruzione in data anteriore a quella soglia temporale.
- Quando la dichiarazione urbanistica richiesta dalla legge è presente nell'atto ed è riferibile all'immobile trasferito, la validità del negozio non è compromessa da eventuali difformità edilizie sopravvenute o da modifiche successive allo stato originario del bene.
- La nullità prevista dalla normativa urbanistica ha natura testuale e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti dal legislatore; la presenza del dato formale richiesto esclude la nullità, mentre le irregolarità ulteriori possono semmai rilevare sotto profili diversi da quello della validità del trasferimento.
- Ai fini della specialità della procura per il giudizio di cassazione, è sufficiente che la procura sia apposta su foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso; non è necessario un espresso riferimento al provvedimento impugnato, salvo che risulti in modo evidente la non riferibilità al giudizio di legittimità.
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