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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15108/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La vicenda nasce da una procedura esecutiva promossa da una società creditrice sulla base di una sentenza di condanna ottenuta contro un debitore. La creditrice pignorava presso terzi il credito che il debitore vantava verso gli assicuratori Lloyd's a titolo di indennizzo assicurativo, collegato al sinistro oggetto della condanna. Il terzo pignorato, tramite dichiarazione ex art. 547 c.p.c., riconosceva l'esistenza di un diritto all'indennizzo, ma entro il massimale di polizza pari a euro 2.500.000,00. Il giudice dell'esecuzione, però, assegnava al creditore l'intero importo precettato, superiore al massimale dichiarato. Gli assicuratori proponevano opposizione ex art. 617 c.p.c., lamentando la nullità dell'ordinanza di assegnazione perché la domanda del creditore sarebbe stata generica, perché non sarebbe stato svolto il subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. con il necessario contraddittorio, e perché comunque l'assegnazione non poteva superare il massimale di polizza; contestavano inoltre le statuizioni sulle spese. Il Tribunale accoglieva l'opposizione e annullava in parte l'ordinanza. La creditrice ricorreva per cassazione con otto motivi, sostenendo in sintesi che il Tribunale avesse erroneamente ampliato l'oggetto dell'opposizione, che il terzo non avesse interesse a contestare un'ordinanza conforme alla sua dichiarazione, che vi fosse travisamento della dichiarazione ex art. 547 c.p.c., che la motivazione fosse illogica, che il giudice di merito avesse confuso mora e mala gestio dell'assicuratore, che vi fosse travisamento della prova sulla costituzione in mora e che, infine, la statuizione sulle spese fosse erronea e priva di interesse per la ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi primo, secondo e ottavo, e inammissibili i motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo. In particolare, ha affermato che l'opposizione originaria contestava già l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. per aver ecceduto la dichiarazione di quantità resa dal terzo ex art. 547 c.p.c.; che il terzo pignorato aveva pieno interesse a dolersi dell'erronea interpretazione della propria dichiarazione; che la censura di travisamento era impropria; che le doglianze sulla mora dell'assicuratore e sulla mala gestio erano rivolte contro argomentazioni ad abundantiam e quindi non idonee a scalfire la ratio decidendi; e che la doglianza sulle spese era inammissibile per difetto di interesse. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 547 c.p.c.

    Regola la dichiarazione del terzo pignorato; la Corte la considera atto del processo esecutivo il cui contenuto va interpretato dal giudice dell'esecuzione, ma non può essere superato in assegnazione senza il necessario accertamento nei limiti e secondo le modalità previste.

  • art. 548 c.p.c.

    Richiamato come udienza nella quale il terzo rende la dichiarazione, nel contesto dell'esecuzione presso terzi.

  • art. 549 c.p.c.

    Prevede il subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, necessario quando occorra contestare o integrare il contenuto della dichiarazione e garantire il contraddittorio.

  • art. 553 c.p.c.

    Norma sull'ordinanza di assegnazione del credito pignorato; la Corte ribadisce che il provvedimento deve rispettare il perimetro della dichiarazione del terzo e non può sostituirsi al giudice dell'esecuzione oltre i limiti dell'opposizione formale.

  • art. 617 c.p.c.

    Rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione; la Corte ne conferma l'ammissibilità per contestare l'erronea assegnazione oltre il contenuto della dichiarazione del terzo.

  • art. 618 c.p.c.

    Richiamato nel quadro dell'opposizione agli atti esecutivi e della fase di merito successiva all'opposizione.

  • art. 100 c.p.c.

    Usato per affermare il difetto di interesse della ricorrente a dolersi della statuizione sulle spese posta a carico di un soggetto diverso.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento della dedotta violazione del contraddittorio.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'asserita necessità di integrazione del contraddittorio verso altri soggetti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della doglianza di ultrapetizione o pronuncia su motivi diversi da quelli originari.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi al preteso travisamento del contenuto della dichiarazione e della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi al preteso travisamento del materiale probatorio.

  • art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

    Invocato per denunciare una pretesa motivazione apparente o illogica della sentenza di merito.

  • art. 167, co. 2 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla pretesa nullità per violazione del contraddittorio.

  • art. 177 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sull'asserita violazione delle regole processuali relative ai provvedimenti del giudice.

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norma sul sindacato in cassazione invocata per dedurre violazioni di legge e nullità processuali.

  • art. 111, co. 6 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura di difetto di motivazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla statuizione sulle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla regolazione delle spese.

  • art. 95 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla ripartizione delle spese del processo esecutivo.

  • art. 1917 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla responsabilità dell'assicuratore e sui limiti dell'indennizzo dovuto.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla mora/inadempimento dell'assicuratore.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla costituzione in mora dell'assicuratore.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla pretesa inclusione di danni ulteriori e accessori.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato nei motivi per sostenere il superamento del massimale per interessi moratori.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla correttezza del comportamento dell'assicuratore.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla diligenza dell'assicuratore.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nei motivi sul dovere di buona fede nell'esecuzione del rapporto assicurativo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi sull'onere della prova dei fatti posti a fondamento della mora e della pretesa oltre massimale.

  • art. 148 D.Lgs. 209/2005

    Richiamato nei motivi come norma del codice delle assicurazioni sulla gestione del sinistro e sulla mora dell'assicuratore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo esecutivo presso terzi, l'ordinanza di assegnazione non può legittimamente attribuire al creditore somme eccedenti il contenuto della dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. senza attivare, se necessario, il subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. e il relativo contraddittorio.
  • L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è ammissibile quando il terzo pignorato deduca che il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente interpretato la sua dichiarazione di quantità, assegnando importi maggiori di quelli dichiarati.
  • Il terzo pignorato non può contestare in via d'opposizione l'esistenza in sé del credito assegnato se non nei limiti dell'erronea interpretazione della dichiarazione resa; la censura deve colpire il provvedimento per avere travalicato il contenuto della dichiarazione o per aver omesso il necessario accertamento endoesecutivo.
  • Le doglianze di legittimità che investano argomentazioni della sentenza prive di incidenza sulla ratio decidendi sono inammissibili, perché non sono idonee a scalfire la decisione impugnata.
  • La censura di travisamento della prova è inappropriata quando il fatto valorizzato dal giudice non è una prova in senso stretto ma un atto del processo esecutivo, quale la dichiarazione del terzo pignorato.
  • La parte che contesti la regolazione delle spese a carico di un soggetto diverso non ha interesse a impugnare tale capo se non incide direttamente sulla propria sfera giuridica.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveRisarcimento e indennizzo
RamiEsecuzioniProcesso civileAssicurazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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