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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19851/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato a una piccola società cooperativa un maggior reddito imponibile ai fini IRPEG, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2002. L’accertamento si fondava sulle risultanze di verifiche della Guardia di Finanza eseguite anche presso un’altra società, ove era stata rinvenuta documentazione extracontabile dalla quale emergevano acquisti di olio e prestazioni di molitura di olive rese dalla cooperativa accertata, operazioni che quest’ultima non aveva registrato. La CTR aveva però respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo l’atto impositivo basato solo su indizi non suffragati da prove concrete e richiedendo ulteriori approfondimenti e indagini direttamente presso la società contribuente. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere il giudice di merito richiesto una prova certa dell’evasione, nonostante la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo e il valore presuntivo della documentazione extracontabile; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 132 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi di ricorso. Ha affermato che, in presenza di incompletezze o inattendibilità delle scritture contabili, l’Amministrazione può fondare l’accertamento anche su presunzioni semplici e su documentazione extracontabile, inclusa la c.d. contabilità in nero rinvenuta presso terzi, senza dover fornire una prova certa dell’evasione. Ha inoltre rilevato che la motivazione della CTR era apparente, perché aveva negato l’idoneità degli elementi indiziari senza spiegare quali ulteriori indagini sarebbero state necessarie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    consente, nell’accertamento analitico-induttivo, di rettificare il reddito anche sulla base di presunzioni semplici e di elementi desunti da verifiche svolte nei confronti di altri contribuenti, compresa documentazione extracontabile.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come norma violata nel censurare l’accertamento fiscale fondato su elementi indiziari.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come norma violata in relazione all’accertamento IVA fondato su presunzioni e documentazione extracontabile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare l’erronea ripartizione dell’onere della prova, non potendosi pretendere dall’Ufficio una prova piena dell’evasione ove vi siano validi elementi presuntivi.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la configurabilità delle presunzioni semplici a base dell’accertamento.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per affermare che le presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti, possono sorreggere l’accertamento fiscale.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza di merito.

Massime di principio

  • In tema di accertamento fiscale analitico-induttivo, l’Amministrazione può integrare o superare le lacune delle scritture contabili mediante presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • La documentazione extracontabile, inclusa la c.d. contabilità in nero, può costituire valido elemento presuntivo dell’esistenza di operazioni imponibili non dichiarate, anche se rinvenuta presso un terzo e riferita a rapporti commerciali con il contribuente verificato.
  • Quando l’Ufficio abbia fornito un compendio indiziario idoneo a fondare l’accertamento, l’onere di dimostrare l’insussistenza della pretesa tributaria si sposta sul contribuente.
  • La sentenza di merito è affetta da motivazione apparente quando si limita a negare la sufficienza degli elementi presuntivi e a postulare ulteriori indagini senza spiegare in concreto quali elementi manchino e perché gli indizi acquisiti non siano idonei a sorreggere la pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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