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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21442/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato a una società operante nel settore vinicolo un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, recuperando a tassazione ai fini IRES costi ritenuti indeducibili perché relativi ad acquisti di mosto fatturati da imprese qualificate come cartiere o missing traders, quindi ritenuti operanti in una frode fiscale. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, in appello la CTR aveva annullato l'accertamento limitatamente a IRES e IRAP, qualificando le operazioni come soggettivamente inesistenti sulla base, tra l'altro, dell'avvenuto pagamento delle fatture e della regolarità formale della documentazione. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando: (1) violazione delle norme su accertamento, onere della prova e deducibilità dei costi, per avere la CTR desunto la natura soggettivamente inesistente delle operazioni solo dal pagamento delle fatture e senza applicare correttamente il riparto probatorio; (2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la CTR ipotizzato in modo apodittico una vendita in nero da parte del reale fornitore e comunque per errata applicazione della prova presuntiva; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all'affermazione che la ditta fornitrice fosse inattiva e mera emittente di fatture.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, rigettando il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla competente Corte di giustizia tributaria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la qualificazione operata dal giudice di merito e, soprattutto, il criterio di riparto dell'onere della prova adottato: accertata dall'Ufficio l'inesistenza oggettiva delle operazioni tramite presunzioni, spettava al contribuente dimostrare la reale esistenza delle operazioni e, se del caso, che si trattasse solo di operazioni soggettivamente inesistenti con indicazione del reale fornitore. Il pagamento delle fatture e la regolarità contabile non sono, da soli, idonei a provare la reale esistenza dell'operazione, perché normalmente utilizzati proprio per simulare operazioni fittizie. La motivazione della CTR, pur errata nel merito, è stata ritenuta esistente e non meramente apparente.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base normativa dell'accertamento fiscale e della rettifica dei costi

  • art. 2697 c.c.

    norma sul riparto dell'onere della prova, applicata per distinguere gli oneri dell'Ufficio e del contribuente nelle operazioni contestate

  • art. 109 T.U.I.R. n. 917/1986

    richiamato in tema di deducibilità dei costi, che richiede effettività, inerenza, certezza e determinabilità

  • art. 8 d.l. n. 16/2012

    richiamato per la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    censura per nullità della sentenza o vizio di motivazione apparente

  • art. 369 c.p.c.

    nel giudizio tributario di cassazione non è richiesta, a pena di improcedibilità, la produzione del fascicolo di parte se già acquisito al fascicolo d'ufficio

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    l'onere di autosufficienza è rispettato se il ricorso indica o riassume il contenuto degli atti e documenti rilevanti

  • art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    i fascicoli di parte nel processo tributario restano acquisiti al fascicolo d'ufficio fino alla fine del processo

  • art. 6, par. 1, CEDU

    l'autosufficienza del ricorso va interpretata senza eccessivo formalismo, secondo proporzionalità

  • artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992

    norme sulla motivazione della sentenza nel processo tributario

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il requisito della motivazione della sentenza

Massime di principio

  • Nelle contestazioni fiscali relative a fatture per operazioni inesistenti, l'Ufficio assolve il proprio onere probatorio dimostrando, anche per presunzioni, la fittizietà dell'operazione; una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente fornire prova contraria piena dell'effettiva esecuzione dell'operazione e dei relativi requisiti di deducibilità.
  • La distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti incide sul riparto dell'onere della prova: nelle prime basta provare la mancanza dell'operazione, nelle seconde occorre anche provare la consapevolezza del contribuente della frode o l'alterità soggettiva dell'operazione; quando l'operazione è oggettivamente inesistente, il contribuente deve provare che essa è in realtà avvenuta, eventualmente con soggetto diverso.
  • Il pagamento della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili e l'uso di mezzi tracciabili non sono elementi sufficienti a provare la reale esistenza dell'operazione, poiché possono essere strumenti normalmente utilizzati per far apparire lecita un'operazione fittizia.
  • Ai fini della deducibilità dei costi collegati a operazioni asseritamente inesistenti, non è sufficiente esibire la fattura: occorre provare l'effettività, l'inerenza, la certezza e la determinabilità del costo, oltre alla reale riferibilità dell'operazione economica.
  • Nel giudizio di cassazione tributaria, il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di argomentazione riconoscibile; non basta che la motivazione sia giuridicamente errata o non condivisibile, se il percorso argomentativo, sia pure erroneo, è comunque percepibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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