Cassazione Civile, Ordinanza n. 03415/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia sostanziale tra le parti aveva ad oggetto il pagamento di una somma di denaro fondata su un assegno bancario emesso in relazione a un'attività che una parte si era impegnata a svolgere per consentire all'altra di subentrare nella gestione di un impianto di distribuzione carburanti. Il Tribunale aveva accolto la domanda del creditore, la Corte d'appello aveva confermato la decisione respingendo le doglianze sull'asserito giudicato esterno, sulla pretesa inefficacia del precedente atto di citazione e sul valore probatorio del procedimento penale. In cassazione il ricorrente aveva proposto tre motivi, ma il controricorrente aveva eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale valida ex art. 365 c.p.c., perché la procura allegata richiamava una sentenza diversa da quella effettivamente impugnata. La Corte ha ritenuto fondata questa eccezione: la procura indicava espressamente una sentenza di altra Corte d'appello, del tutto diversa da quella oggetto del ricorso, rendendo la procura non riferibile al giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato solo la questione preliminare sulla validità della procura e ha concluso che il ricorso era privo di una procura speciale effettivamente riferibile alla sentenza impugnata. Poiché la procura richiamava una decisione diversa da quella oggetto dell'impugnazione, essa è stata considerata inesistente o comunque non conferita per quel giudizio. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del difensore del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la proposizione del ricorso per cassazione richiede una procura speciale effettivamente riferibile al giudizio di legittimità; se la procura è del tutto non riferibile alla sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile
la specialità della procura può risultare dalla sua collocazione topografica a margine, in calce o su foglio materialmente congiunto all'atto, ma non quando dal testo emerga in modo evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione
nel regime applicabile non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite
nei casi dubbi la procura va interpretata in senso conservativo, attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di produrre effetti
è richiamato, insieme all'art. 1367 c.c., come criterio di conservazione dell'atto processuale nei casi dubbi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
era richiamato nella vicenda sostanziale per il trasferimento dell'azione civile nel processo penale
la Corte d'appello aveva ritenuto che l'assegno valesse come promessa di pagamento, con conseguente onere per il debitore di provare l'inesistenza del rapporto sottostante
era la norma violata che aveva determinato la nullità del precedente atto di citazione
la rinnovazione della citazione ha effetti ex nunc e non elimina le decadenze già maturate
la Corte d'appello aveva valorizzato la regola dell'onere della prova a carico di chi contestava il rapporto sottostante alla promessa di pagamento
Massime di principio
- La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida se, pur senza indicare in modo formale la sentenza impugnata, è chiaramente riferibile al giudizio di legittimità; manca però il requisito di specialità quando dal suo testo risulti in modo inequivoco che è stata conferita per impugnare un provvedimento diverso da quello effettivamente dedotto.
- La collocazione topografica della procura su atto a margine, in calce o su foglio materialmente congiunto soddisfa il requisito di specialità, ma non salva una procura che, per il contenuto, sia oggettivamente riferita a un diverso giudizio o a un'altra sentenza.
- Nei casi dubbi la procura deve essere interpretata in senso conservativo; tuttavia il criterio non opera quando la non riferibilità al giudizio di cassazione sia evidente.
- L'inesistenza della procura speciale al ricorso per cassazione non è sanabile mediante i meccanismi di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., poiché la mancanza del potere di rappresentanza processuale impedisce la valida proposizione dell'impugnazione.
- Se un assegno o altro documento viene valorizzato come promessa di pagamento, grava sul debitore l'onere di provare l'inesistenza del rapporto causale sottostante alla pretesa creditoria.
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