Cassazione Civile, Ordinanza n. 03310/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una società titolare di un rapporto di conto corrente bancario affidato ha citato la banca chiedendo, in sintesi, la declaratoria di nullità parziale dei contratti di conto corrente e di apertura di credito per clausole relative ad anatocismo trimestrale, indeterminatezza dei tassi, commissione di massimo scoperto e addebiti non documentati, nonché la rideterminazione del saldo e la restituzione delle somme indebitamente versate. Il tribunale aveva dichiarato la nullità del conto corrente e dei contratti di apertura di credito per difetto di forma scritta, accertando un saldo a credito della correntista. La corte d'appello ha invece accolto il gravame della banca e rigettato le domande della correntista, ritenendo che: il contratto dovesse essere prodotto dalla parte che agiva; l'ordine di esibizione non potesse supplire alla mancata produzione di documenti accessibili ex art. 119 T.U.B.; la CTU non potesse surrogare la prova del contenuto contrattuale; nell'azione di ripetizione di indebito gravasse sul correntista la prova del pagamento e della mancanza di causa debendi; e, quanto alla prescrizione, spettasse al correntista provare l'esistenza di un'apertura di credito per qualificare le rimesse come ripristinatorie e non solutorie. La società correntista ha ricorso per cassazione con otto motivi, deducendo principalmente motivazione apparente, violazione delle norme processuali e sostanziali sulla prova, sull'ordine di esibizione, sulla ripetizione di indebito, sull'anatocismo e sulla prescrizione, lamentando anche l'omesso esame di fatti decisivi e la mancata valorizzazione di elementi documentali che, a suo dire, dimostravano l'esistenza dell'affidamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini esposti in motivazione, censurando la decisione di appello nella parte in cui aveva ritenuto necessaria, per la domanda di nullità e di ripetizione, la produzione integrale del contratto di conto corrente e aveva rigettato le domande per mancata prova documentale; ha inoltre ritenuto non coerente con gli atti la conclusione sul punto prescrizione, osservando che dagli atti della banca emergeva un riconoscimento dell'esistenza di un'apertura di credito e che, in ogni caso, la prova dell'esistenza del contratto di apertura di credito, se ritualmente acquisita o risultante dagli atti, doveva essere valorizzata dal giudice. Ne è conseguita la cassazione con rinvio alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi richiamati.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato quale parametro della validità della motivazione della sentenza
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione sintetica e al rinvio alla motivazione di altra decisione
l'ordine di esibizione non può supplire alla mancata produzione di documenti direttamente accessibili alla parte ex art. 119 T.U.B.
l'azione di ripetizione di indebito richiede la prova del pagamento e della mancanza di causa debendi
riparto dell'onere probatorio: l'attore deve provare i fatti costitutivi; in tema di prescrizione, chi la eccepisce allega l'inerzia, mentre chi la contrasta deve provare il fatto impeditivo
richiamato nei motivi in tema di prova documentale e contabile
i documenti bancari sono direttamente accessibili al cliente, con riflessi sull'ammissibilità dell'ordine di esibizione
richiamato nei motivi sulla validità delle clausole e sulla prova del rapporto bancario
invocato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di documentazione bancaria
richiamato nei motivi, senza autonoma ratio decisoria espressa
richiamato nei motivi, senza autonoma ratio decisoria espressa
il giudice può porre a fondamento della decisione anche fatti non specificamente contestati e documenti ritualmente acquisiti; la circostanza dell'affidamento risultante dagli atti non richiedeva ulteriore prova
consente di valorizzare il materiale probatorio e gli argomenti di prova nella ricostruzione del rapporto
richiamato con riferimento all'anatocismo nei rapporti di conto corrente
richiamato nei motivi relativi agli interessi applicati in misura non dovuta
richiamato nei motivi sulla prova dell'indebito e del rapporto bancario
richiamato nei motivi sulla prova presuntiva
richiamato nei motivi sulla prova presuntiva
art. 24 Cost.
richiamato nei motivi a sostegno del diritto di difesa e di prova
richiamato nei motivi in tema di consulenza tecnica d'ufficio
richiamato nei motivi in tema di consulenza tecnica d'ufficio
richiamato nei motivi di difesa e contestazione dei fatti
richiamato nei motivi sulla prova documentale
richiamato nei motivi sulla prova documentale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
ricorso per nullità della sentenza e motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
ricorso per omesso esame di fatto decisivo
richiamato per la memoria depositata in cassazione
la nullità è rilevabile d'ufficio, ma deve emergere dal materiale probatorio acquisito al processo
il cliente può ottenere documentazione bancaria, ma ciò non esonera dall'onere probatorio nel giudizio
disciplina dell'anatocismo richiamata come rilevante nel conto corrente bancario
richiamata in tema di interessi usurari e tasso soglia
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal correntista per la rideterminazione del saldo e la ripetizione di somme indebitamente addebitate, l'attore deve provare i fatti costitutivi della domanda mediante la documentazione del rapporto e delle movimentazioni, potendo il giudice ricostruire il saldo anche con prove documentali parziali e con CTU, ma solo entro il perimetro delle risultanze ritualmente acquisite.
- La nullità di clausole bancarie o del contratto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma il rilievo officioso non esonera la parte dall'onere di allegare e provare i fatti posti a base della domanda; la nullità deve emergere dal materiale istruttorio legittimamente acquisito.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere usato per supplire alla mancata acquisizione di documenti che la parte poteva procurarsi direttamente, soprattutto quando la documentazione sia accessibile al cliente ai sensi dell'art. 119 T.U.B.
- Nell'azione di ripetizione di indebito in conto corrente, il correntista deve provare gli avvenuti pagamenti e la mancanza di causa debendi; la prova della sola illegittimità astratta delle clausole non basta se non è possibile verificare la concreta applicazione delle poste contestate.
- Se la banca eccepisce la prescrizione della ripetizione dell'indebito, il correntista che intenda opporsi deve provare l'esistenza di un'apertura di credito idonea a qualificare le rimesse come ripristinatorie e non solutorie; in mancanza di tale prova, la prescrizione decorre dal singolo pagamento.
- La prova dell'esistenza di un'apertura di credito può risultare anche dagli atti di causa e dal comportamento processuale della banca; se tale fatto è documentalmente acquisito, il giudice deve valorizzarlo anche in assenza di una specifica allegazione formale della parte che lo invoca.
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