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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03311/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

Un correntista aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni lamentando l'illegittima segnalazione della propria posizione di sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. La domanda era stata respinta in primo grado e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo, da un lato, che la società resistente fosse legittimata a stare in giudizio in base all'ampiezza del mandato ricevuto dalla cedente e, dall'altro, che la segnalazione fosse giustificata perché il credito risultava definitivamente accertato da decreto ingiuntivo passato in giudicato e l'inadempimento protratto nel tempo integrava una situazione di sofferenza rilevante ai fini della Centrale Rischi. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 77 c.p.c. e 1364 c.c. per avere la corte territoriale interpretato in modo troppo ampio la procura/mandato e riconosciuto la legittimazione processuale della resistente; 2) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere valorizzato un importo del credito in sofferenza ritenuto non veritiero; 3) violazione dell'art. 2043 c.c. e dei diritti costituzionali della personalità, sostenendo che la segnalazione sarebbe ingiusta anche quando l'importo indicato sia gravemente difforme dal debito reale; 4) violazione dell'art. 11 d.lgs. 196/2003 per mancato rispetto dei requisiti di esattezza, attualità e completezza dei dati personali trattati; 5) violazione del d.lgs. 385/1993, assumendo che l'esattezza dei dati trasmessi dagli intermediari fosse presupposto indefettibile della corretta valutazione della posizione del cliente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la censura mirava a contestare l'interpretazione del mandato/procura, attività riservata al giudice di merito, senza indicare in modo specifico il canone ermeneutico violato e senza trascrivere le clausole rilevanti. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto la veste di violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e dell'importo del credito segnalato, estranea al giudizio di legittimità. Il quarto e il quinto motivo sono stati ugualmente ritenuti inammissibili perché non investivano questioni effettivamente decise dalla sentenza impugnata e si risolvevano in censure astratte e sganciate dal thema decidendum. La Corte ha inoltre richiamato il proprio orientamento secondo cui il protratto inadempimento del correntista legittima la segnalazione alla Centrale Rischi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 77 c.p.c.

    La censura sulla legittimazione processuale è stata ritenuta inammissibile perché non costruita nei termini richiesti per contestare l'interpretazione del mandato/procura.

  • art. 99 c.p.c.

    Il motivo che richiamava la norma è stato giudicato inammissibile poiché tendeva a rimettere in discussione l'accertamento fattuale del credito segnalato.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza è stata reputata inammissibile perché, pur formalmente riferita al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 2043 c.c.

    La prospettazione di un illecito risarcibile per segnalazione asseritamente errata è stata ritenuta inammissibile in quanto diretta a contestare il fatto e non la regola applicata.

  • art. 1364 c.c.

    La censura sul criterio ermeneutico è stata dichiarata inammissibile perché non specificava il concreto errore interpretativo e non riportava le clausole del mandato.

  • art. 11 d.lgs. 196/2003

    La deduzione sulla violazione dei requisiti di esattezza, attualità e completezza del dato è stata ritenuta estranea alle questioni effettivamente decise.

  • d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché astratta e non pertinente rispetto alla ratio della decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'interpretazione di una procura o di un mandato costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se si indica specificamente il canone ermeneutico violato e si trascrivono le clausole rilevanti.
  • La mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta dal giudice di merito non integra un motivo di ricorso ammissibile.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle risultanze probatorie, perché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
  • Le censure devono investire questioni effettivamente decise nella sentenza impugnata e ricadenti nel thema decidendum; motivi astratti o sganciati dalla ratio decidendi sono inammissibili.
  • Ai fini della segnalazione alla Centrale Rischi, il protratto e consolidato inadempimento del debitore può integrare una situazione di sofferenza rilevante, anche se non coincidente con l'insolvenza in senso fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteContenzioso tributarioInadempimentoProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

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