Cassazione Civile, Ordinanza n. 03316/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta monitoria di pagamento del compenso professionale proposta da un'avvocatessa che aveva difeso in un processo penale per omicidio colposo due medici assolti con sentenza irrevocabile. I medici si erano opposti ai decreti ingiuntivi e avevano chiamato in garanzia l'ASL di appartenenza, assumendo che quest'ultima dovesse tenere indenni gli assistiti in base all'art. 25 del CCNL. Il Tribunale aveva respinto le opposizioni; la Corte d'appello aveva parzialmente riformato, riducendo la liquidazione del compenso ritenuta eccessiva, confermando però la garanzia dell'ASL per il rimborso delle somme dovute dai medici e correggendo poi con ordinanza il dispositivo anche quanto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione. L'avvocatessa ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) sosteneva che l'ASL, in appello, non potesse chiedere la riduzione del compenso perché ciò avrebbe investito il rapporto principale e non quello di garanzia; 2) deduceva l'acquiescenza dell'ASL alla liquidazione di primo grado per avere pagato altre parcelle relative ad altri coimputati; 3) censurava la riduzione da quadruplo a doppio della maggiorazione tariffaria, lamentando mancata valutazione della complessità e gravosità dell'attività difensiva; 4) impugnava la correzione materiale della sentenza, sostenendo che avesse alterato il contenuto decisorio. I medici, con ricorso incidentale, lamentavano omessa pronuncia sulla loro pretesa di estendere il rimborso a ulteriori spese e su domande accessorie, tra cui interessi e responsabilità aggravata. La Cassazione ha ritenuto infondati o in parte inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale, affermando la legittimazione dell'ASL a contestare in appello la congruità del compenso, l'irrilevanza del pagamento di altre parcelle ai fini dell'acquiescenza, la discrezionalità del giudice di merito nel riconoscere la maggiorazione tariffaria e la correttezza del ricorso alla correzione per il mero adeguamento del dispositivo alle statuizioni già implicite sulla restituzione; ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia sulle domande incidentali per la presenza di statuizioni implicite incompatibili con le pretese ulteriori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'avvocatessa sia il ricorso incidentale dei medici. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva riconosciuto la legittimazione dell'ASL a contestare la liquidazione del compenso professionale, aveva escluso l'acquiescenza per il solo pagamento di altre parcelle e aveva ritenuto non dovuta la quadruplicazione automatica del compenso, reputando congrua la maggiorazione al doppio. Ha inoltre ritenuto corretta, nei limiti indicati, la procedura di correzione materiale della sentenza per l'ordine di restituzione delle somme versate in esecuzione e ha negato il vizio di omessa pronuncia sulle pretese accessorie dedotte con il ricorso incidentale. Le spese tra la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali sono state compensate, mentre la ricorrente principale e i ricorrenti incidentali sono stati condannati in solido alle spese in favore dell'ASL, con ulteriore contributo unificato a carico dei soccombenti.
Norme richiamate
richiamato insieme alle norme sulla legittimazione e sul thema decidendum per sostenere l'inammissibilità della domanda in appello, ma la Corte ha escluso la preclusione
richiamato dalla ricorrente a sostegno del divieto di ampliamento della domanda in appello; la Corte ha ritenuto che vi fosse solo contestazione dell'ammontare del credito
citato dalla ricorrente, senza accoglimento della censura
richiamato sia per la pretesa ultrapetizione/inammissibile omessa pronuncia sia per il ricorso incidentale; la Corte ha escluso la violazione, valorizzando le statuizioni implicite
evocato per sostenere il giudicato interno o esterno, ma senza riscontro nelle censure accolte
richiamato per la dedotta novità della domanda in appello; la Corte ha escluso che vi fosse domanda nuova
la Corte ribadisce che l'acquiescenza richiede atti incompatibili con la volontà di impugnare
il procedimento di correzione serve solo a eliminare errori materiali e non può incidere sul contenuto concettuale della decisione
richiamato nel secondo motivo del ricorso principale, ma la censura è stata respinta
richiamato nel secondo motivo del ricorso principale, ma la censura è stata respinta
art. 1, comma secondo, D.M. 127/2004
la maggiorazione tariffaria non è automatica; la sua misura dipende dalla valutazione del giudice di merito
richiamato nel terzo motivo per la quantificazione del compenso; la Corte ha ritenuto la censura infondata
richiamato con riferimento al riparto dell'onere probatorio nella richiesta di maggiorazione del compenso
art. 25 CCNL 8.6.2000
prevede un obbligo di tenere indenni i medici per gli effetti della condanna, da attuarsi mediante rimborso, ma non un automatismo di anticipazione del compenso del difensore
la condanna per responsabilità processuale aggravata è incompatibile con il parziale accoglimento dell'appello dell'ASL
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
dà titolo all'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando un terzo chiamato in garanzia impugna la sentenza, può censurare anche il rapporto principale se il rapporto di garanzia è collegato funzionalmente a quello principale; la qualificazione della garanzia come propria o impropria ha valore descrittivo e non impedisce l'impugnazione delle statuizioni sul credito principale.
- L'acquiescenza alla sentenza richiede un comportamento inequivoco incompatibile con la volontà di impugnare; il mero pagamento spontaneo di somme analoghe dovute ad altri soggetti o in altri rapporti non integra di per sé acquiescenza.
- La liquidazione del compenso professionale e la misura delle eventuali maggiorazioni tariffarie sono valutazioni riservate al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo per vizi logici o giuridici; la maggiorazione massima non opera automaticamente, ma richiede la presenza di profili di eccezionale complessità o gravosità.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali può essere utilizzato solo per rettificare sviste redazionali o omissioni meramente materiali, non per modificare il contenuto decisorio; è invece ammissibile quando occorra integrare un dispositivo già inevitabilmente conseguente al decisum, come nel caso dell'ordine di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza riformata.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, per la sua impostazione logico-giuridica, comporti il rigetto implicito della pretesa ulteriore dedotta dalla parte, anche in assenza di una specifica argomentazione esplicita.
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