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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03312/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ordine professionale)

La controversia

La controversia origina da un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, sanzionato con la sospensione dall'esercizio della professione per venti mesi. In sede precedente, le Sezioni Unite avevano rigettato il ricorso dell'incolpato contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la sanzione, ritenendo sussistenti due condotte disciplinarmente rilevanti: l'indebita ritenzione di una somma di euro 21.500, consegnata dal cliente per una transazione con una banca nell'ambito di una procedura esecutiva, e l'abusivo riempimento di documenti firmati in bianco. L'avvocato proponeva quindi ricorso per revocazione ex artt. 391 e 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto: da un lato, la Corte avrebbe ignorato una fattura del 5 luglio 2006 emessa per acconto onorari e mai contestata, incompatibile con l'idea di un indebito impossessamento della somma; dall'altro, avrebbe ignorato la testimonianza della propria segretaria, resa in sede penale e disciplinare, secondo cui il foglio del 5 giugno 2008 era già compilato e non in bianco al momento della sottoscrizione da parte del cliente. Il ricorrente sosteneva quindi che la precedente decisione fosse viziata da errori revocatori nella percezione di fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ricordato che l'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una falsa percezione della realtà, in una svista materiale immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti, e non può risolversi in un errore di giudizio o in una diversa valutazione delle prove. Nel caso concreto, le circostanze dedotte dal ricorrente non integravano un errore percettivo, ma investivano il merito dell'apprezzamento probatorio e la valutazione giuridica delle condotte disciplinari già esaminate nella precedente decisione. La Corte ha quindi escluso i presupposti della revocazione e, non essendosi costituito il resistente, non ha provveduto sulle spese. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto, inteso come falsa percezione della realtà o svista materiale decisiva, non per errori di giudizio o di valutazione delle prove.

  • art. 391 c.p.c.

    Richiamato come base normativa del ricorso per revocazione delle sentenze della Cassazione insieme all'art. 391-bis c.p.c.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Disciplina il ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione; l'istanza di sospensione degli effetti della decisione impugnata è stata ritenuta inammissibile ai sensi del suo ultimo comma.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione, che non consente il riesame del fatto se non nei limiti del minimo costituzionale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato, insieme all'art. 360, n. 5, c.p.c., per affermare che il controllo di legittimità non può trasformarsi in nuovo giudizio sul merito delle risultanze probatorie.

  • art. 56 L. n. 247 del 2012

    Il termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare ivi previsto non si applica agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore.

  • art. 51 r.d.l. n. 1578 del 1933

    Per gli illeciti disciplinari istantanei commessi prima dell'entrata in vigore della legge professionale forense del 2012 si applica il regime quinquennale di prescrizione previsto da questa norma.

  • art. 30 codice deontologico forense

    La condotta di indebito trattenimento della somma del cliente è stata sussunta in questa previsione deontologica.

  • art. 41 codice previgente

    Richiamato come corrispondente disciplina deontologica previgente per la medesima condotta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione della sentenza della Corte di cassazione richiede una svista materiale o una falsa percezione immediatamente riscontrabile dagli atti, non una diversa lettura delle prove o una rivalutazione del merito.
  • Non è revocabile la decisione di legittimità quando la censura, formalmente prospettata come errore percettivo, mira in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali o una diversa qualificazione giuridica dei fatti già esaminati.
  • Nel giudizio disciplinare forense, la condotta di indebito trattenimento di somme del cliente può integrare illecito deontologico anche quando il professionista opponga un proprio credito, se tale credito non risulti certo, liquido ed esigibile e se vi siano riscontri documentali contrari alla tesi difensiva.
  • Ai fini della prescrizione dell'illecito disciplinare forense, il regime più favorevole introdotto dalla legge professionale del 2012 non si applica retroattivamente agli illeciti commessi e già esauriti prima della sua entrata in vigore; per tali fatti continua a rilevare la disciplina previgente.
  • Nel sindacato di legittimità sulle decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del fatto, salvo il controllo sulla presenza del minimo costituzionale della motivazione e sui vizi di violazione di legge o incompetenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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