Cassazione Civile, Ordinanza n. 03314/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società correntista agiva per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, deducendo che una propria dipendente, munita di delega di cassa, aveva negoziato tra il 2007 e il 2010 numerosi assegni recanti firme di girata/traenza contraffatte, per un importo complessivo rilevante. Sosteneva che la banca non avesse effettuato i controlli dovuti sulla conformità delle sottoscrizioni allo specimen depositato. Il tribunale rigettava la domanda e la corte d'appello confermava, ritenendo che gli addetti allo sportello, in considerazione dei rapporti abituali con la dipendente e dell'assenza di segnali di allarme, non avessero colto ictu oculi la falsità e che, comunque, la società non avesse vigilato né contestato gli estratti conto, con applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. In cassazione la ricorrente deduceva: nullità e apparenza della motivazione della sentenza d'appello; violazione delle norme sul contenuto della sentenza; violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. e dell'art. 43 r.d. 1736/1933 per mancata corretta verifica dell'autenticità delle firme; omesso esame di documenti e dichiarazioni degli addetti allo sportello; ulteriori violazioni processuali e, da ultimo, violazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. e dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova e concorso colposo del danneggiato. La banca resisteva anche con domanda riconvenzionale subordinata ex art. 2049 c.c. contro la società per il fatto illecito della dipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi, ritenendo infondate le censure sulla motivazione e inammissibili le doglianze nuove o non adeguatamente autosufficienti. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la corte d'appello aveva applicato in modo non conforme ai principi di diritto il criterio della diligenza del bancario medio nella verifica delle firme sugli assegni, poiché non aveva compiuto un effettivo accertamento sull'operato degli sportellisti e aveva valorizzato circostanze non decisive, come la frequenza della dipendente in banca e l'omessa vigilanza del datore di lavoro. I motivi quarto, quinto, sesto e settimo sono stati dichiarati assorbiti. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la responsabilità della banca e, in caso di accoglimento della domanda principale, valutare anche la riconvenzionale condizionata dell'istituto di credito, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e non apparente; non è necessario confutare ogni argomento di parte, ma devono emergere le ragioni del convincimento del giudice.
La motivazione può essere sintetica, ma deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
In cassazione la motivazione è censurabile solo nei limiti del vizio di nullità, violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
All'attività bancaria si applica la diligenza professionale del debitore qualificato; l'addetto allo sportello deve usare la diligenza richiesta al bancario medio nella verifica delle firme sugli assegni.
art. 43 r.d. 1736/1933
La banca risponde contrattualmente del pagamento dell'assegno con firma di traenza falsa, salvo provi che l'inadempimento non le è imputabile e che ha agito con la diligenza professionale richiesta.
Richiamato per confermare l'applicazione dei criteri di diligenza professionale all'attività bancaria nella verifica dei titoli di credito.
La valutazione del concorso colposo del danneggiato e del suo obbligo di attivarsi non può sostituire l'accertamento preliminare della responsabilità dell'obbligato principale.
L'onere della prova dell'adempimento diligente incombe sulla banca, una volta allegata la negoziazione di assegni con firme false.
La domanda riconvenzionale dell'istituto di credito per i danni derivanti dal fatto della dipendente della correntista era stata proposta in via condizionata all'eventuale accoglimento della domanda principale.
La ricorrente richiamava la norma in relazione alla valutazione delle prove, ma le relative doglianze sono state assorbite o reputate non decisive a fronte dell'accoglimento del terzo motivo.
Massime di principio
- La banca che paga o negozia assegni con firma di traenza falsificata risponde contrattualmente se non prova di avere verificato la sottoscrizione con la diligenza professionale richiesta al bancario medio; il giudizio di responsabilità non può fondarsi su automatismi, ma richiede un accertamento concreto sull'operato degli addetti allo sportello.
- Nella verifica dell'autenticità della firma, l'addetto bancario non è tenuto a possedere competenze da grafologo, ma deve comunque effettuare un controllo diligente rispetto allo specimen depositato; la familiarità del cliente o del suo delegato con la filiale non basta, di per sé, a esonerare la banca dal controllo.
- Il giudice di merito, nel valutare la responsabilità della banca per assegni falsi, deve distinguere tra l'omesso controllo della banca e l'eventuale negligenza del correntista nella vigilanza interna: quest'ultima può rilevare ai fini del concorso di colpa, ma non può sostituire l'indagine sul rispetto degli obblighi professionali dell'istituto di credito.
- In sede di legittimità, la censura di motivazione è ammissibile solo per anomalie estreme della sentenza; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia aderito alla decisione di primo grado o che non abbia esaminato ogni singolo elemento istruttorio, se la ratio decidendi resta comunque intelligibile.
- L'omesso esame di singoli documenti o elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, quando il fatto storico principale sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03310/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03311/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03312/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03315/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03316/2024 del 06/02/2024
- ordinanza_civile · 6 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03320/2024 del 06/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →