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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03315/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (subappaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di subappalto nel quale la società subappaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di alcune fatture relative a lavori eseguiti. La società subappaltante proponeva opposizione, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito sulla base di una clausola inserita negli ordini di acquisto che prevedeva la competenza del Tribunale di Roma; nel merito contestava il debito, sostenendo che una parte fosse già stata pagata e che i lavori non fossero stati eseguiti a regola d'arte, con conseguente domanda riconvenzionale risarcitoria. Nei gradi di merito il decreto veniva revocato, ma la subappaltante veniva comunque condannata al pagamento di una somma residua, poi confermata in appello con una lieve maggiorazione degli interessi. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: 1) censurava la negata validità della clausola di deroga della competenza territoriale, sostenendo che essa dovesse valere come foro convenzionale esclusivo; 2) lamentava la violazione dell'art. 1665 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato l'emissione di una fattura come accettazione tacita dei lavori, nonostante la previsione contrattuale di un previo nulla osta/autorizzazione e la tempestiva contestazione dei vizi; 3) denunciava violazioni processuali in relazione agli effetti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo che non potesse coesistere la revoca del decreto con la conferma sostanziale dell'importo ingiunto e con la condanna alle spese e agli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la clausola di competenza territoriale invocata fosse formulata in modo generico e quindi non idonea a costituire un foro convenzionale esclusivo, mancando un'espressa volontà univoca di derogare anche ai fori alternativi previsti dalla legge. Quanto al secondo motivo, ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui una clausola che subordina l'emissione della fattura al nulla osta del responsabile di commessa è inefficace se non specificamente approvata per iscritto dal subappaltatore; inoltre, la mancata restituzione/rifiuto della fattura e la tardività della contestazione sono state valorizzate come indice dell'avvenuta consegna senza riserve. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che l'opposizione a decreto ingiuntivo ha un duplice oggetto, sicché la revoca del decreto per vizi propri del procedimento può coesistere con l'accertamento del credito e la condanna al pagamento della medesima somma; analogamente, la sentenza che definisce l'opposizione si sostituisce al provvedimento monitorio anche in punto spese e interessi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.c.

    "Per qualsiasi controversia sarà competente il Tribunale di Roma"

    La clausola, così formulata, non vale come foro convenzionale esclusivo perché non esprime in modo univoco la volontà di escludere i fori alternativi previsti dalla legge.

  • artt. 18, 19, 20 c.p.c.

    Richiamati per sostenere la competenza territoriale legale, ma ritenuti non superati da una clausola generica di deroga.

  • art. 637 c.p.c.

    Il giudice competente per il decreto ingiuntivo è quello competente per la domanda proposta in via ordinaria.

  • art. 1341 c.c.

    Le clausole che derogano in modo speciale al regime ordinario richiedono specifica approvazione solo quando ricadono nell'ambito delle condizioni generali o di moduli/formulari, ma nel caso la clausola era comunque inefficace come patto di foro esclusivo per genericità.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato in relazione alla predisposizione di moduli/ordini di acquisto e alla necessità di specifica approvazione delle clausole onerose.

  • art. 1182 c.c.

    Invocato sul luogo dell'adempimento del pagamento, ma non ritenuto decisivo per sovvertire la disciplina della competenza nel procedimento monitorio.

  • art. 1665, comma 4, c.c.

    La contestazione dell'opera deve essere tempestiva; nel caso la mancata immediata contestazione e la mancata restituzione/rifiuto della fattura sono state valorizzate come conferma dell'accettazione della prestazione.

  • artt. 645 c.p.c.

    L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio a cognizione piena con duplice oggetto: verifica del decreto e accertamento del credito.

  • art. 653 c.p.c.

    Richiamato per chiarire che il giudizio di opposizione può concludersi con revoca del decreto e, al contempo, con condanna al pagamento del credito accertato.

  • art. 2049 c.c.

    Citato nel motivo di ricorso, ma non rilevante ai fini della decisione sul merito della controversia monitoria.

  • art. 2946 c.c.

    Citato nel motivo di ricorso, ma non centrale nella ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Una clausola che attribuisca la competenza a un determinato tribunale è idonea a derogare ai fori legali solo se esprime in modo espresso e univoco anche la volontà di escludere la concorrenza degli altri fori alternativamente competenti; una formulazione generica non basta a integrare un foro convenzionale esclusivo.
  • Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il giudizio ha duplice oggetto: da un lato, il controllo sulla validità del decreto monitorio; dall'altro, l'accertamento del diritto di credito fatto valere dal ricorrente monitorio. Ne consegue che la revoca del decreto può coesistere con la condanna dell'opponente al pagamento della medesima somma, se il credito risulta comunque provato.
  • La sentenza che definisce l'opposizione a decreto ingiuntivo si sostituisce al provvedimento monitorio anche quanto alle spese e agli accessori, sicché la liquidazione complessiva delle spese del monitorio e dell'opposizione non è di per sé viziata.
  • In un rapporto di subappalto, la contestazione dell'opera deve essere tempestiva e coerente con le risultanze documentali del rapporto; la mancata immediata contestazione e la mancata restituzione o mancato rifiuto della fattura possono essere valorizzati come indici di accettazione della prestazione.
  • Le clausole che subordinano l'emissione della fattura a un nulla osta o autorizzazione del committente/responsabile di commessa non sono opponibili se non risultano specificamente approvate per iscritto quando la disciplina applicabile richiede tale approvazione per le clausole particolarmente onerose.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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