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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20098/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva irrogato, ai sensi dell'art. 69 del TUR, una sanzione di euro 6.486 per la tardiva registrazione di un atto ricognitivo dell'avveramento di una condizione sospensiva relativa al mancato esercizio della prelazione su un immobile vincolato. Il notaio aveva rogato l'atto e lo aveva registrato dopo 24 giorni. In appello la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, era stata riformata: la CTR aveva ritenuto applicabile il termine di 20 giorni dell'art. 19 TUR, escludendo l'applicazione del termine di 30 giorni invocato dal notaio sulla base della disciplina della registrazione telematica e negando altresì la rilevanza dell'esimente del lieve inadempimento. Nel ricorso per cassazione il notaio ha dedotto quattro censure: (1) violazione degli artt. 19 e 69 TUR, dell'art. 3-bis d.lgs. 463/1997 e dell'art. 4 d.P.R. 308/2000, sostenendo che per la registrazione telematica dovesse applicarsi il termine di 30 giorni; (2) violazione dell'art. 15-ter d.P.R. 602/1973 e dell'art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997, invocando il lieve inadempimento; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita inesistenza di ultrapetizione in primo grado; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per difetto di motivazione della CTR sul punto.

La decisione

La Corte ha ritenuto decisiva una norma sopravvenuta: l'art. 14 del d.l. 73/2022, conv. in l. 122/2022, che ha modificato l'art. 19 TUR elevando da 20 a 30 giorni il termine per la denuncia dell'avveramento della condizione, senza prevedere disposizioni transitorie. Ha qualificato tale modifica come incidente sulla fattispecie sanzionata, determinando una parziale abolitio criminis e quindi l'immediata applicabilità della novella anche al caso pendente. Poiché la registrazione era avvenuta in 24 giorni, la condotta non integrava più l'illecito sanzionato. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente contro la sanzione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la sopravvenienza normativa favorevole.

Norme richiamate

  • art. 69 del d.P.R. n. 131/1986 (TUR)

    Norma sanzionatoria applicata dall'amministrazione per la tardiva denuncia/registrazione dell'avveramento della condizione sospensiva.

  • art. 19 del d.P.R. n. 131/1986 (TUR)

    La Corte rileva che, a seguito della modifica sopravvenuta, il termine per la denuncia dell'avveramento della condizione è stato elevato da 20 a 30 giorni; la nuova soglia incide sulla stessa fattispecie dell'infrazione.

  • art. 3-bis del d.lgs. n. 463/1997

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina della registrazione telematica e del relativo termine di 30 giorni.

  • art. 4 d.P.R. n. 308/2000

    Richiamato dal ricorrente in collegamento alla procedura telematica di registrazione e al termine più lungo di 30 giorni.

  • art. 15-ter del d.P.R. n. 602/1973

    Invocato dal ricorrente come esimente per lieve inadempimento; la Corte non ne fonda la decisione, perché risolve la controversia sulla base della norma sopravvenuta.

  • art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'assenza di sanzionabilità del breve ritardo; non costituisce la ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi terzo e quarto per contestare l'asserita ultrapetizione e il difetto di motivazione della CTR; non è il fondamento decisivo della soluzione adottata.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui, trattandosi di questione di mero diritto rilevata d'ufficio, non era necessario il contraddittorio preventivo sulla norma sopravvenuta.

  • art. 14 del d.l. n. 73/2022, conv. in l. n. 122/2022

    Ha modificato l'art. 19 TUR elevando il termine da 20 a 30 giorni; essendo priva di disciplina transitoria, è stata ritenuta immediatamente applicabile.

  • art. 47 del d.l. n. 73/2022

    Richiamato per evidenziare l'assenza di una disciplina transitoria espressa.

Massime di principio

  • Quando una norma sopravvenuta modifica la soglia temporale o sostanziale che delimita la fattispecie sanzionata, la nuova disciplina può operare immediatamente nei giudizi pendenti se non è prevista una disciplina transitoria diversa.
  • L'abolitio criminis o l'abolitio illeciti può essere anche parziale: è sufficiente che la novella ampli la sfera di liceità della condotta e quindi escluda, per il caso concreto, la violazione originariamente contestata.
  • In presenza di una questione di puro diritto rilevata d'ufficio in cassazione, il contraddittorio preventivo può non essere necessario se la decisione non richiede nuovi accertamenti di fatto.
  • Se la condotta contestata rientra nella soglia di liceità introdotta dalla norma sopravvenuta, la sanzione non può essere mantenuta, anche quando al tempo del fatto la disciplina previgente prevedeva un termine più breve.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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