Sentenza n. 98/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, n. 136/2024 del 31.07.2024, resa nel giudizio avente numero di R.G. 328/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Isernia, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e condannato il Ministero al pagamento di € 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Isernia n. 136/2024, che aveva accertato il suo diritto, quale docente precario con supplenza nell’anno scolastico 2022/2023, al beneficio della carta elettronica del docente per l’importo di € 500,00. Il ricorrente ha rappresentato la persistente mancata esecuzione del titolo da parte del Ministero e ha chiesto l’ordine di pagamento, nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Il titolo risultava passato in giudicato, come attestato dal Tribunale di Isernia il 2 ottobre 2025, ed era stato notificato al Ministero in copia conforme mediante PEC il 28 ottobre 2024. Il Ministero si è costituito senza contestare l’ammissibilità e la fondatezza della pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto provati il passaggio in giudicato della sentenza civile e la sua notificazione al Ministero in copia conforme. Ha affermato che, dopo le modifiche all’art. 475 c.p.c. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla l. n. 197/2022, per l’esecuzione delle sentenze non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all’originale. Ha inoltre riconosciuto che una sentenza del giudice ordinario contenente un obbligo ineseguito della pubblica amministrazione può essere attuata mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha ordinato al Ministero di eseguire il pagamento di € 500,00 entro 40 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 40 giorni per l’esecuzione, previa istanza della parte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 350,00 oltre accessori, oltre al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure necessarie a rendere effettivo l’obbligo dell’amministrazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza anche per l’attuazione delle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’obbligata è una pubblica amministrazione.
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.
A seguito della novella applicabile dal 28 febbraio 2023, per portare in esecuzione una sentenza non è necessaria la spedizione in forma esecutiva; è sufficiente la notificazione di una copia attestata conforme all’originale.
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica del docente riconosciuto, nel caso concreto, anche al docente precario in forza del giudicato civile.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha introdotto, insieme alla successiva modifica legislativa richiamata dal giudice, la disciplina che ha eliminato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile alle esecuzioni successive al 28 febbraio 2023.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. per ottenere l’adempimento di un obbligo gravante su una pubblica amministrazione in forza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando il giudicato riguarda una controversia di lavoro.
- Per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione alla pubblica amministrazione debitrice di una copia attestata conforme all’originale, secondo l’art. 475 c.p.c. come novellato.
- Quando l’amministrazione non esegue una statuizione pecuniaria contenuta in un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine perentorio e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale successivo inadempimento.
- La nomina del commissario ad acta può essere effettuata individuando il titolare dell’ufficio amministrativo competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, subordinando il suo intervento alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione e a un’apposita istanza della parte.
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