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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26680/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'ICI per gli anni 2005-2008. Il comune aveva notificato un avviso di accertamento chiedendo il pagamento di una maggiore imposta, oltre accessori, sulla base di una nuova rendita catastale dichiarata dalla società nel 2013. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che la disciplina dell'art. 1, commi 336 e 337, L. n. 311/2004 riguardasse solo l'effetto fiscale della nuova rendita e non la retroattività del potere di accertamento, che restava soggetto al termine decadenziale quinquennale dell'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006; pertanto l'avviso notificato nel 2014 era tardivo per tutte le annualità contestate. Il comune ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dei commi 336 e 337 dell'art. 1 L. n. 311/2004, sostenendo che la norma avrebbe dovuto consentire l'accertamento delle imposte dovute in relazione alla rendita aggiornata a decorrere dall'anno successivo alla variazione catastale, senza la limitazione ricavata dalla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il precedente di legittimità n. 21811/2022, ribadendo che il comma 337 dell'art. 1 L. n. 311/2004 deroga solo alla decorrenza dell'effetto fiscale della nuova rendita catastale, ma non incide sul termine di decadenza dell'azione accertatrice dei tributi locali, che resta regolato dall'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006. Conseguentemente, per le annualità in contestazione il potere di accertamento del comune era ormai decaduto al momento della notifica dell'avviso. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la novità della questione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 1, L. 21 novembre 2002, n. 342

    Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione

    la norma generale disciplina l'efficacia delle variazioni catastali dalla notificazione, ma non viene estesa a modificare il termine di decadenza dell'accertamento dei tributi locali

  • art. 1, comma 336, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali ... richiedono ai titolari di diritti reali ... la presentazione di atti di aggiornamento

    introduce un meccanismo di aggiornamento catastale sollecitato dal comune e rimesso all'iniziativa del contribuente

  • art. 1, comma 337, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notifica della richiesta del Comune ... producono effetto fiscale ... a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo ...

    la deroga riguarda solo la decorrenza dell'effetto fiscale delle nuove rendite catastali, non la retroattività del potere di accertamento dell'ente impositore

  • art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    termine unitario di decadenza ... al 31 dicembre del quinto anno successivo

    detta il termine di decadenza per l'attività di accertamento e per la notifica del primo atto di riscossione in materia di tributi locali, applicabile anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della legge

  • art. 1, comma 171, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    estende la disciplina del comma 161 anche ai rapporti d'imposta non ancora esauriti alla data di entrata in vigore della legge

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 380-bis.1, c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In materia di tributi locali, il termine di decadenza per l'accertamento e per la notifica del primo atto di riscossione è unitario e coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
  • La disciplina sulle variazioni catastali richieste dal comune incide sull'efficacia fiscale della nuova rendita, ma non proroga né riapre il termine decadenziale per l'esercizio del potere di accertamento tributario.
  • La retroattività dell'effetto fiscale della rendita catastale aggiornata deve essere distinta dalla decorrenza del potere di accertamento dell'ente impositore: la prima può operare nei limiti della norma speciale, il secondo resta soggetto alla disciplina generale della decadenza.
  • In assenza di un'espressa previsione legislativa, non è consentito desumere dalla norma sulle rendite catastali una riespansione del potere di accertamento oltre il termine di decadenza previsto per i tributi locali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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