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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00855/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (investitore)

La controversia

Un investitore aveva convenuto davanti al Tribunale un promotore finanziario e la società intermediaria di appartenenza, chiedendo il risarcimento dei danni per un investimento in prodotti finanziari risultati inesistenti. L'investimento era stato sollecitato dal promotore, che operava da anni anche per la madre dell'investitore, nell'ambito di un rapporto di consulenza e collocamento con la società intermediaria; il promotore aveva prospettato l'acquisto di presunti "Eurobond" con rendimento garantito, aveva ricevuto dall'investitore quattro assegni bancari intestati a terzi per complessivi euro 25.000 e aveva consegnato un certificato obbligazionario falso. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo nei confronti del promotore e rigettato quella verso la società. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ravvisando il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita del promotore e le mansioni affidategli dalla società, con conseguente responsabilità solidale dell'intermediario ex art. 31, comma 3, TUF, ritenendo irrilevanti sia le modalità anomale del pagamento sia l'eventuale rapporto fiduciario con la madre dell'investitore. La società ricorreva in cassazione sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente affermato tale nesso solo perché il soggetto era formalmente consulente della società, senza considerare che egli operava anche in rapporti estranei alla società e che l'investitore aveva seguito modalità di pagamento anomale; deduceva inoltre omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 31, comma 3, TUF e dell'art. 1227 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva già accertato la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra le condotte illecite del promotore e le incombenze affidategli dalla società, in coerenza con l'orientamento consolidato secondo cui il pagamento di somme al promotore con modalità anomale non esclude, da solo, la responsabilità solidale dell'intermediario né integra automaticamente un concorso colposo o una causa di riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, TUF

    la responsabilità solidale dell'intermediario per i danni causati dal promotore finanziario richiede il nesso di occasionalità necessaria tra illecito e mansioni affidate; tale nesso sussiste anche quando il promotore ecceda i limiti dell'incarico o violi gli ordini ricevuti, purché abbia agito nell'ambito di attività rese possibili o agevolate dalle incombenze affidategli.

  • art. 1227 c.c.

    le modalità anomale di pagamento al promotore, da sole e in mancanza di ulteriori elementi, non valgono né come concorso colposo del creditore né come fattore idoneo a ridurre il risarcimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di riesame del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame è inammissibile quando la critica investe in realtà la valutazione delle prove e mira a ottenere una nuova ricostruzione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02

    dà luogo, in caso di inammissibilità del ricorso, all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario per il fatto illecito del promotore sussiste quando l'attività illecita sia stata resa possibile o agevolata dalle mansioni affidategli, anche se il promotore abbia agito in modo autonomo, abbia ecceduto i limiti dell'incarico o abbia violato istruzioni ricevute.
  • Il nesso di occasionalità necessaria non è escluso, di per sé, dalla circostanza che l'investitore abbia consegnato denaro al promotore con modalità irregolari o diverse da quelle formalmente consentite.
  • Le modalità anomale del rapporto tra investitore e promotore non integrano automaticamente un concorso colposo del danneggiato né determinano una riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. senza ulteriori elementi specifici.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame di fatti decisivi; se la censura mira in concreto a ribaltare l'accertamento di merito, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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