Cassazione Civile, Ordinanza n. 22565/2021 del 10/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza presso l'azienda del contribuente. L'Ufficio ha contestato, mediante accertamento induttivo, un maggior reddito d'impresa ai fini IRPEF e IRAP e un maggior debito IVA, oltre alle sanzioni, ritenendo inattendibili le scritture contabili per varie irregolarità: mancata specificazione del dettaglio delle rimanenze finali, mancata produzione della distinta per l'inventario, omissione di ricavi, omessa conservazione di documenti contabili relativi a fatture con un fornitore, e erronea contabilizzazione degli aggi/ricavi sui generi di monopolio, valori bollati e giochi. La CTP aveva confermato solo la ripresa IVA relativa all'aliquota applicata, mentre la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio e ha confermato i maggiori ricavi accertati. In Cassazione il contribuente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., denunciando nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione, o comunque motivazione insufficiente e contraddittoria, sostenendo che la CTR aveva ritenuto irregolare la contabilità ma aveva trascurato che, anche in presenza di accertamento induttivo, la contabilizzazione degli elementi positivi e negativi di reddito poteva legittimamente essere effettuata per ricavi e costi e non per aggi, come affermato dal giudice di primo grado e da precedenti e prassi amministrativa invocati dal ricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura sotto il profilo prospettato e ha comunque escluso l'esistenza di un vizio motivazionale rilevante in cassazione. Ha ribadito che è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, cioè la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, mentre non è sindacabile la semplice insufficienza della motivazione o una valutazione difforme da quella auspicata dalla parte. Nel caso concreto, la CTR aveva esaminato i punti devoluti con l'appello e aveva esposto in modo intelligibile e completo le ragioni della riforma, sia sulla mancata registrazione di fatture sia sulla contabilizzazione degli aggi, fondata su una verifica della documentazione ufficiale dei Monopoli e dei gestori; pertanto la motivazione superava il minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
motivo unico di ricorso per nullità della sentenza
consente di denunciare in cassazione solo vizi che attengono alla validità della sentenza per anomalia motivazionale rilevante come violazione di legge costituzionalmente rilevante, non la mera insufficienza della motivazione
artt. 39-41 bis del d.P.R. n. 600/73
richiamati come base dell'accertamento induttivo del reddito d'impresa
art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 633/72
richiamato come base normativa del recupero IVA mediante accertamento induttivo
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- In cassazione, il vizio di motivazione è rilevante solo quando la sentenza sia affetta da un'anomalia che impedisca di percepire il fondamento della decisione; non basta contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione.
- La "motivazione apparente" ricorre solo se la sentenza, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarla con congetture.
- Non è censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. una decisione che, pur non condivisa dalla parte, affronti i punti decisivi devoluti e dia conto in modo intellegibile delle ragioni della conclusione adottata.
- Nel giudizio di legittimità, la Corte non rilegge il merito della valutazione probatoria se il giudice di appello ha espresso una motivazione sufficiente e non meramente apparente.
- L'accertamento induttivo fondato su irregolarità contabili resta sindacabile in cassazione solo nei limiti dei vizi processuali o motivazionali effettivi, non per una diversa ricostruzione dei fatti pretesa dal ricorrente.
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