Sentenza del 16/06/2021 n. 16958 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva ritenuto valida la compensazione operata dal soggetto fallito (dopo la dichiarazione di fallimento) di una parte del credito IVA vantato alla data del fallimento. La curatela sosteneva che quella compensazione, realizzata all'insaputa del curatore, fosse inefficace ex art. 44 L. Fall. e che pertanto l'utilizzo del credito da parte dell'Agenzia non poteva pregiudicare la massa fallimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, superando il precedente indirizzo di Cass. n. 4957/2000, e ha ritenuto che l'art. 44 L. Fall. estenda la sua efficacia a qualsiasi atto estintivo o disposizione che incida sulla consistenza patrimoniale così come cristallizzata alla data di fallimento. Ne consegue che i pagamenti o le compensazioni effettuate dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci nei confronti dei creditori e non possono sottrarre somme alla massa fallimentare. Sul presupposto degli elementi processuali assunti come pacifici (esistenza del credito IVA al momento del fallimento, utilizzo parziale del credito dopo il fallimento da parte del fallito all'insaputa del curatore, successivo impiego dello stesso credito dal curatore), la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato la cartella di pagamento impugnata. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Norma richiamata come base dell'accertamento tributario che ha originato la cartella; non incide sulla disciplina fallimentare dell'inefficacia degli atti compiuti dal fallito dopo la sentenza di fallimento.
Regola il versamento delle ritenute operate dal sostituto d'imposta; il giudice osserva che tali somme, pur essendo ritenute sul compenso dei lavoratori, rientrano nel patrimonio del fallito e thus soggette allo spossessamento ex art. 42 L. Fall.
Definisce la qualifica di sostituto d'imposta; rilevante per chiarire che il datore di lavoro agisce quale sostituto ma le somme trattenute restano rilevanti ai fini del patrimonio fallimentare.
Stabilisce lo spossessamento: dalla data della sentenza di fallimento il fallito è privato dell'amministrazione e della disponibilità dei beni, con conseguente trasferimento delle funzioni al curatore.
Dispone l'inefficacia, nei confronti dei creditori, degli atti e dei pagamenti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento; la Corte la interpreta in senso ampio, includendo ogni atto estintivo o dispositivo che incida sulla massa, comprese compensazioni e pagamenti tributari eseguiti dal fallito dopo la declaratoria.
Attribuisce al curatore l'amministrazione esclusiva del patrimonio fallimentare; la Corte lo richiama per sottolineare la centralità del curatore nella gestione delle somme e dei crediti acquisiti al fallimento.
Indica i beni esclusi dal fallimento (beni strettamente personali, stipendi ecc.); la Corte precisa che le ritenute operate rientrano comunque nel perimetro spossessato salvo i casi espressamente esclusi da questa norma.
Richiamato come principio generale di indisponibilità del patrimonio del debitore rispetto ad obbligazioni assunte dopo la dichiarazione di fallimento.
Massime di principio
- Dopo la dichiarazione di fallimento lo spossessamento ex art. 42 L. Fall. trasferisce la gestione dei beni e dei crediti al curatore: pertanto solo il curatore può validamente amministrare o utilizzare i crediti inclusi nella massa.
- L'art. 44 L. Fall. ha portata ampia: sono inefficaci nei confronti dei creditori tutti gli atti estintivi o dispositivi compiuti dal fallito dopo la declaratoria, comprese compensazioni e pagamenti di imposte, indipendentemente dallo scopo o dal beneficiare dell'operazione.
- Le ritenute operate dal datore di lavoro sui compensi dei dipendenti, pur essendo somme riferibili ai lavoratori, rientrano nella massa oggetto di spossessamento e non possono essere liberamente devolute dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.
- Se l'Erario o un agente della riscossione incamera somme o utilizza crediti sulla base di atti posti in essere dal fallito dopo il fallimento, tali atti sono inefficaci: l'Erario dovrà restituire le somme o insinuare il relativo credito nel passivo fallimentare secondo le ordinarie regole concorsuali.
- Gli avvisi di accertamento e le cartelle relativi a crediti anteriori al fallimento devono essere notificati anche al curatore, poiché incidono sul patrimonio soggetto alla procedura concorsuale.
- In situazioni analoghe, la guida pratica è di verificare sempre la data di formazione del credito e ogni atto compiuto dopo la sentenza dichiarativa di fallimento: atti del fallito posteriori sono in genere inefficaci e il curatore va coinvolto e tutelato nelle relative procedure.
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