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Sentenza

Sentenza del 16/06/2021 n. 301 - Comm. Trib. Prov. Modena

TARI - accertamento - onere della prova - aree produttive di rifiuti speciali - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'accertamento TARI basato sulla richiesta di esenzione, sostenendo che sono presenti aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani che non devono concorrere alla quantificazione della superficie imponibile. La questione verte sull'onere della prova relativo all'esistenza, alla delimitazione e alla continuità/prevalenza della produzione di rifiuti speciali non assimilabili e sul trattamento degli stessi.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ritenuto che incombe sul contribuente l'onere di fornire all'Amministrazione comunale i dati e la documentazione idonea a dimostrare l'esistenza e la delimitazione delle aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili, nonché la produzione in via continuativa e prevalente e il corretto trattamento degli stessi. Nel caso concreto il contribuente non ha prodotto alcuna documentazione idonea (es. planimetrie, registri di produzione, codici CER, contratti di smaltimento/gestione con soggetti autorizzati, autocertificazioni supportate da elementi probatori) che attestasse tali presupposti; di conseguenza l'esenzione non è stata riconosciuta e l'accertamento TARI è stato confermato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3

    La norma è stata interpretata nel senso che le superfici escluse dalla base imponibile per produzione di rifiuti speciali non assimilabili devono essere dimostrate dal contribuente mediante dati e documenti che ne provino l'esistenza, la delimitazione e la qualificazione dei rifiuti; pertanto l'onere della prova grava sul contribuente che chiede l'esenzione.

Massime di principio

  • L'onere della prova circa l'esistenza di aree produttive di rifiuti speciali non assimilabili (esenti dalla base imponibile TARI) grava sul contribuente che invoca l'esenzione.
  • Per ottenere l'esenzione il contribuente deve fornire documentazione chiara e specifica: planimetrie/delimitationi delle aree, evidenze della tipologia e del codice CER dei rifiuti prodotti, registri di produzione, e prova del trattamento/smaltimento conforme alla normativa (contratti con gestori autorizzati, formulari rifiuto, registro carico/scarico ove richiesto).
  • La mera dichiarazione non supportata da elementi probatori non è sufficiente; in assenza di prova di produzione continua e prevalente di rifiuti speciali e del loro corretto trattamento, l'amministrazione può legittimamente quantificare la superficie imponibile e notificare l'accertamento.
  • Se la produzione di rifiuti speciali è solo occasionale, non prevalente o misto per aree, l'esenzione non si applica integralmente e, se proposta, va documentata la percentuale di esclusione con criteri comprovabili.
  • È consigliabile che il contribuente fornisca la documentazione preventiva in sede di dichiarazione/comunicazione al Comune o, comunque, in fase amministrativa prima di ricorrere, e conservi i documenti comprovanti la gestione dei rifiuti per eventuali verifiche.
  • Il Comune può richiedere integrazioni documentali e, in caso di contestazione, l'assenza di prova fa pendere la decisione a favore dell'ente impositore.

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