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Sentenza

Sentenza del 16/06/2021 n. 16952 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sull'accertamento fiscale relativo al 2005: l'Ufficio aveva rettificato deduzioni di costi (contestandone la natura e la competenza temporale) e irrogato sanzioni per omessa regolarizzazione di fatture; la società contestava inoltre l'assoggettamento a IVA delle prestazioni rese dagli esercenti nell'ambito della raccolta delle giocate e la deducibilità integrale dei costi come spese dell'esercizio

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che le prestazioni rese dagli esercenti oggetto del contenzioso non rientrano nell'esenzione IVA per la 'raccolta delle giocate' (esenzione applicabile soltanto ai rapporti tra concessionario e gestore/esercente incaricato direttamente dal concessionario) e pertanto quelle prestazioni sono soggette a IVA ordinaria; in aggiunta, la mancata emissione di fatture ha fatto sorgere l'obbligo della contribuente di regolarizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 471/1997. Quanto alla deducibilità dei costi, è stata confermata l'interpretazione secondo cui spese di utilità pluriennale devono essere ripartite negli esercizi rilevanti ai sensi dell'art.108 TUIR; la Corte, decidendo nel merito, ha quindi respinto il ricorso originario e ha compensato integralmente le spese di giudizio

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 6

    "le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici ... ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate"

    L'esenzione IVA prevista si applica alle operazioni relative alla raccolta delle giocate solo se riferite alla gestione del gioco riservata allo Stato tramite concessionari; l'estensione riguarda i rapporti tra concessionario e soggetti incaricati (gestori/esercenti direttamente affidati dal concessionario)

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 12

    La disciplina delle prestazioni accessorie si applica solo se la prestazione accessoria è resa nello stesso interesse e a favore dello stesso destinatario della prestazione principale; non si applica quando beneficiari diversi ricevono le prestazioni (qui il concessionario è destinatario della prestazione principale, mentre il gestore/esercente è destinatario diverso)

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 1

    Obbligo di emissione della fattura da parte del prestatore per ciascuna operazione imponibile; la mancata emissione integra un'irregolarità formale che può comportare l'obbligo di regolarizzazione da parte del cessionario/committente

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8

    L'obbligo di regolarizzazione delle fatture non è limitato al controllo formale dell'esistenza del documento ma impone al cessionario/committente di regolarizzare l'irregolarità formale (mancata emissione); tuttavia tale obbligo non si traduce in un dovere di svolgere controlli sostanziali sulla qualificazione fiscale dell'operazione

  • T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 108, comma 3

    Le spese relative a più esercizi, diverse da quelle per studi/ricerche/pubblicità/rappresentanza, devono essere dedotte in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi: la deduzione integrale in un unico periodo non è ammessa quando l'utilità è pluriennale

  • L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 497

    Ha esteso l'esenzione IVA alla raccolta delle giocate anche con apparecchi da intrattenimento previste dal T.U.L.P.S., ma collegandola all'esercizio della raccolta affidata ai concessionari o ai terzi incaricati da questi (vincolo al modello concessorio)

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), art. 110, comma 6

    Definisce gli apparecchi da intrattenimento che consentono vincite in denaro; la gestione telematica e la raccolta delle giocate relative a tali apparecchi sono riservate e regolate dalla normativa pubblica/concessoria

  • Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), art. 13 parte B, lett. f

    Prevede l'esenzione per scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo salvo condizioni e limiti stabiliti dagli Stati membri; l'esenzione va interpretata restrittivamente e lascia agli Stati un margine discrezionale di regolazione e limitazione

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 78, par. 1, lett. b

    Inquadramento comunitario dell'esenzione per giochi: la giurisprudenza UE chiarisce i confini dell'esenzione e le condizioni per la sua applicazione, in particolare con riguardo all'identità del soggetto che assume il rischio e al rapporto con lo scommettitore

Massime di principio

  • L'esenzione IVA per la 'raccolta delle giocate' si applica solo quando la raccolta è effettuata nell'ambito della gestione riservata allo Stato (concessionari) e nei rapporti diretti tra concessionario e soggetti a ciò incaricati (gestori/esercenti direttamente affidati). Prestazioni rese da soggetti non incaricati direttamente dal concessionario sono imponibili.
  • Le prestazioni accessorie seguono la disciplina fiscale della prestazione principale solo se entrambe sono rivolte al medesimo beneficiario; se i beneficiari sono diversi, l'accessorietà non giustifica l'automatica applicazione dell'esenzione.
  • La mancata emissione della fattura costituisce un'irregolarità formale che obbliga il cessionario/committente alla regolarizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 471/1997; tale obbligo non impone al regolarizzante un controllo sostanziale sulla qualificazione fiscale dell'operazione.
  • Spese di utilità pluriennale devono essere ripartite e dedotte secondo i criteri del TUIR (art.108) e i principi contabili: non è ammessa la deduzione integrale in un solo esercizio quando l'utilità si estende su più annualità.
  • Per far valere giudicati esterni nel processo tributario è necessaria l'identità delle parti, del petitum e della causa petendi; pronunce favorevoli tra soggetti diversi non vincolano automaticamente.
  • In sede di contenzioso IVA collegato a giochi e scommesse, va considerata la giurisprudenza della Corte di Giustizia: l'esenzione comunitaria è da interpretare restrittivamente e richiede di valutare la natura dell'operazione e l'identità del soggetto che assume il rischio e il rapporto con lo scommettitore.

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