Sentenza del 16/06/2021 n. 95 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento IVA relativi agli esercizi 2009-2011 connessi a operazioni a premio. L'Ufficio contestava il metodo di detrazione IVA praticato dalla Società per i beni forniti a titolo di premio quando il consumatore corrispondeva un contributo: la Società aveva detratto una quota dell'IVA pari al rapporto tra l'importo del contributo e il costo sostenuto per l'acquisto del premio; l'Agenzia invece rideterminava l'imponibile rapportando il contributo al valore normale del premio richiamando l'art. 3 comma II del DPR 430/2001.
La decisione
Le sentenze di primo grado che avevano accolto i ricorsi della Società sono state confermate dalla Commissione Regionale: gli appelli dell'Agenzia sono stati rigettati. Il Collegio ha ritenuto corretta la metodologia della contribuente (quota detraibile pari al rapporto tra contributo richiesto e costo d'acquisto del premio risultante da fattura) e ha disposto che la rettifica della detrazione vada operata ai sensi dell'art. 19-bis2 del DPR n. 633/1972 nella dichiarazione IVA dell'anno in cui si verifica il cambio di destinazione. Ha inoltre escluso l'applicabilità della norma (DPR 430/2001) come fonte per disciplinare la detraibilità IVA e ha ritenuto che il metodo proposto dall'Ufficio (uso del valore normale) violerebbe il principio di neutralità dell'IVA. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio (Euro 3.500,00).
Norme richiamate
"il premio consiste nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto ed il contributo richiesto"
La Commissione ha ritenuto che si tratti di disciplina extra-tributaria (concorsi e operazioni a premio) finalizzata a tutela del consumatore e non idonea a disciplinare il particolare meccanismo di detraibilità IVA; pertanto non può sostituire le norme IVA per determinare la quota detraibile.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19-bis2, comma 1
Individua l'istituto della rettifica della detrazione per cambio di destinazione dei beni: la rettifica deve essere effettuata, sulla base delle scritture contabili, nella dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che la determinano; applicata per correggere l'iniziale indetraibilità in relazione all'effettivo utilizzo dei beni destinati a premi.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19, comma 4
Per beni ad uso promiscuo spetta una detrazione parziale rapportata all'entità dell'impiego in operazioni soggette all'imposta; la norma richiede criteri oggettivi per determinare la quota detraibile.
Legge 449/1997, art. 19 comma 8
Il costo di acquisto costituisce la base imponibile di riferimento per alcune determinazioni connesse ai premi; utilizzato come supporto per la determinazione oggettiva della quota detraibile.
Circolari e risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria (es. Risoluzione 94/2001, Circolare 89/E/1998, Circolare 328/E/1997, Circolare 335/E/1997)
Le note dell'Amministrazione chiariscono che la somma versata dal destinatario assume natura di corrispettivo per una cessione di beni (quindi imponibile) e che la parte effettivamente gratuita è il premio; le circolari supportano l'applicazione della rettifica/detrazione proporzionale basata su valori oggettivi (costo di acquisto) e la distinzione tra parte imponibile e parte premio.
RDL 1933/1938 (richiamo normativo storico concernente operazioni a premio)
Richiamato in motivazione per distinguere la materia civilistica/amministrativa delle operazioni a premio dalla regolazione della detraibilità IVA; non utilizzato per modificare i principi di imposta.
Massime di principio
- Quando un bene destinato a premio è fornito dietro corresponsione di un contributo, la parte corrispondente al contributo ha natura di corrispettivo per una cessione di beni e quindi rilevanza ai fini IVA; la restante parte può costituire premio non imponibile.
- La detrazione dell'IVA sugli acquisti dei beni destinati a premio va rettificata sulla base dell'effettivo utilizzo: per la quota corrispondente a operazioni imponibili la detrazione è ammessa, per la quota destinata a premio no.
- Per determinare la quota detraibile è preferibile utilizzare criteri oggettivi e documentati (es. rapporto tra contributo richiesto e costo di acquisto risultante da fattura) piuttosto che valori normali stimati, per rispettare il principio di neutralità dell'IVA.
- La rettifica della detrazione va operata ai sensi dell'art. 19-bis2 del DPR n. 633/1972 nella dichiarazione annuale relativa all'anno in cui si verifica il cambio di destinazione.
- La normativa sui concorsi e operazioni a premio (es. DPR 430/2001) non sostituisce la disciplina IVA: norme extra-tributarie non possono imporre criteri contabili/fiscali in luogo delle regole IVA.
- È fondamentale documentare contabilmente l'acquisto e l'effettivo utilizzo dei beni (fatture, scritture contabili) per poter applicare correttamente la rettifica della detrazione e resistere a contestazioni dell'Amministrazione.
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