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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16431/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino della Nigeria ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il ricorso è stato proposto con un solo motivo, ma la Corte non entra nel merito della censura perché rileva d'ufficio un vizio preliminare della procura speciale. La procura apposta al ricorso, pur recando la data di rilascio successiva al provvedimento impugnato e l'autenticazione della firma del ricorrente, non contiene una certificazione espressa del difensore circa la posteriorità della data della procura rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008. Il Ministero dell'interno si era costituito solo per partecipare alla discussione orale, modalità ritenuta irrituale e comunque inidonea a integrare una valida costituzione in camera di consiglio.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione. Ritiene infatti che, nei giudizi soggetti all'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura per il ricorso debba contenere in modo esplicito la certificazione del difensore sulla data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Nel caso concreto la formula usata dal difensore si limitava all'autenticazione della sottoscrizione e non valeva anche come certificazione della posteriorità della procura. In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso e dell'irrituale costituzione dell'intimato, la Corte non provvede sulle spese e dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    comma tredicesimo, quarto periodo

    Per il ricorso per cassazione nelle materie regolate dalla norma, la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la data; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura per il ricorso per cassazione, rispetto alla quale la norma speciale dell'asilo prevede un requisito ulteriore.

  • d.l. 17 febbraio 2017, n. 13

    art. 6, comma primo, lett. g)

    È la fonte che ha introdotto l'art. 35-bis nel d.lgs. n. 25/2008.

  • L. 13 aprile 2017, n. 46

    Legge di conversione del d.l. n. 13/2017, richiamata come fonte dell'art. 35-bis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità, richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione soggetti all'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale deve indicare espressamente una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità.
  • La certificazione richiesta dalla norma speciale non può essere desunta implicitamente dal contenuto complessivo della procura né dalla sola autenticazione della firma: occorre una chiara asseverazione della posteriorità del rilascio.
  • La formula di autenticazione della sottoscrizione, da sola, non equivale alla certificazione della data di conferimento della procura.
  • Nel rito camerale di cassazione, la partecipazione della parte intimata alla decisione deve avvenire con controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per la discussione orale non integra una valida costituzione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

Testo integrale

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