Cassazione Civile, Ordinanza n. 25317/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte vincitrice)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio agrario in cui era stata dichiarata improponibile un'opposizione a precetto su titolo agrario, perché non preceduta dal tentativo di conciliazione, ed era stata accolta la domanda riconvenzionale di condanna al rilascio di un fondo al termine dell'annata in corso, con rigetto della domanda di rinnovo dell'affitto fino a un'annata successiva e della domanda di compenso per miglioramenti. In sede di legittimità, il ricorso avverso la precedente sentenza era stato dichiarato improcedibile per mancanza, nel ricorso nativo digitale depositato in forma analogica, dell'asseverazione di conformità della copia all'originale con firma autografa del difensore, non essendo la carenza sanata dalla sola presenza di un controricorso di una parte e dalla mancata costituzione degli altri intimati. Con il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., il ricorrente ha dedotto errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe trascurato la firma digitale apposta sul ricorso, la notifica via PEC e la sottoscrizione autografa apposta sull'indice degli atti depositati, dalla quale sarebbe desumibile la volontà asseverativa del difensore; inoltre ha sostenuto che gli altri coeredi, già rappresentati dallo stesso difensore nei gradi di merito, avrebbero dovuto ritenersi idonei a sanare il vizio, essendo di fatto parte della medesima posizione processuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non integrasse un errore di percezione immediato e incontrovertibile, ma tendesse a contestare la valutazione giuridico-processuale compiuta nella precedente sentenza sulla mancanza dell'asseverazione di conformità. Ha inoltre escluso che l'indice dei documenti depositati, ancorché sottoscritto digitalmente, potesse valere come attestazione di conformità, e ha ribadito che, in assenza di controricorso o di rituale sanatoria da parte di tutti i destinatari della notificazione, il difetto di asseverazione rende improcedibile il ricorso per cassazione. Quanto al secondo profilo, ha osservato che gli altri coeredi non avevano conferito mandato per il giudizio di cassazione e che, in ogni caso, la doglianza non riguardava un errore di fatto revocatorio ma una valutazione degli atti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
individua il rimedio revocatorio avverso le sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge.
l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale su un fatto decisivo, non in un errore di valutazione.
consente la trattazione in camera di consiglio del ricorso nei casi previsti.
richiamato in relazione alla notifica a mezzo PEC degli atti processuali.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53/1994
richiamato come base dell'attestazione di conformità degli atti notificati o depositati in copia analogica.
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005
richiamato per il disconoscimento della conformità della copia informale all'originale notificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione immediata e obiettivamente verificabile di un fatto risultante dagli atti; resta escluso quando la censura investe l'apprezzamento o l'interpretazione del materiale processuale.
- Nel giudizio di revocazione non è consentito trasformare in errore di fatto una critica alla valutazione giuridica compiuta dalla Corte sulla ritualità del deposito o sulla sanabilità di un vizio processuale.
- Nel ricorso per cassazione nativo digitale depositato in copia analogica, la mancanza dell'attestazione di conformità con sottoscrizione autografa del difensore comporta improcedibilità, salvo che la carenza sia sanata nei modi consentiti dalla giurisprudenza, in particolare dal deposito ritualmente autenticato da parte del controricorrente o dal mancato disconoscimento della conformità da parte di tutti i destinatari costituiti.
- L'indice dei documenti depositati, anche se sottoscritto digitalmente, non può di per sé sostituire l'attestazione di conformità richiesta dalla disciplina del deposito del ricorso per cassazione.
- La sanatoria del difetto di attestazione di conformità presuppone la rituale partecipazione al giudizio di legittimità dei soggetti cui la notificazione è diretta; la mancata costituzione di alcuni destinatari impedisce che la carenza sia considerata sanata nei loro confronti.
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