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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5189/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le parti civili impugnano la sentenza di assoluzione confermata in appello contestando in particolare: 1) carenza e contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello, che avrebbe omesso e/o travisato elementi essenziali emergenti dal giudizio di prime cure (in particolare le dichiarazioni dei testi oculari che riferivano l'urto tra motrice e bicicletta); 2) mancata valutazione delle prove testimoniali e contraddittorietà tra le conclusioni dei consulenti tecnici e le deposizioni oculari; 3) errata interpretazione e applicazione delle norme del Codice della Strada relative all'uscita dalla rotatoria (art. 145 C.d.S.) e dell'obbligo di segnalazione direzionale; 4) mancata considerazione della responsabilità del conducente anche in presenza di condotta imprudente altrui. Si chiede l'annullamento della sentenza e il riconoscimento della responsabilità civile del conducente e dell'assicurazione per i danni subiti dalla vittima e dai familiari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: ha censurato la sentenza d'appello per mancata, selettiva e contraddittoria valutazione del compendio probatorio (in particolare la mancata considerazione delle testimonianze oculari che potevano sovvertire la ricostruzione tecnica), nonché per carenze argomentative sulla valutazione del nesso di causalità in sede civile. Ha richiamato il principio di autonomia dell'accertamento civile rispetto a quello penale e il criterio della "probabilità prevalente" per la causalità civile, ordinando l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo esame. I terzo e quarto motivo sono stati invece dichiarati inammissibili poiché introducevano questioni nuove non devolute in appello. In sintesi: parziale accoglimento del ricorso (annullamento e rinvio) con esclusione degli altri motivi per inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 590-bis c.p.

    Norma penale richiamata nel capo di imputazione (lesioni personali stradali gravi). La Cassazione osserva che l'accertamento sulla responsabilità civile è autonomo rispetto all'esito penale dell'assoluzione.

  • art. 140 Codice della Strada

    Richiamato come norma generale sull'obbligo di comportamento che non costituisca pericolo o intralcio; la valutazione della violazione concorre alla determinazione della colpa ma in sede civile va valutata unitamente al nesso causale secondo la probabilità prevalente.

  • art. 145 Codice della Strada

    Norma sulle rotatorie e modalità di immissione/uscita; le parti civili lamentavano che la Corte d'appello non ha correttamente applicato le regole relative all'uscita dalla rotatoria (uso dell'indicatore di direzione) ma tale argomento non è stato accolto in cassazione perché non devoluto con l'appello.

  • art. 2043 c.c.

    Fondamento della responsabilità civile. La Cassazione ricorda che il giudice civile deve accertare il danno ingiusto e il nesso di causalità secondo il criterio della probabilità prevalente, distinto dalla causalità penalistica.

  • art. 606, comma 1, lett. a) ed e) c.p.p.

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione: lett. a) (violazione di legge) e lett. e) (vizio di motivazione). La Corte ha applicato questi parametri per valutare l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione di merito.

  • art. 187 c.p.p.

    Richiamato quale criterio per la valutazione delle prove rilevanti e pertinenti; la Cassazione ha rilevato che la mancata considerazione di testimonianze rilevanti può integrare vizio di motivazione.

Massime di principio

  • L'accertamento della responsabilità civile è autonomo rispetto all'esito penale: un'assoluzione penale non impedisce che, in sede civile, venga riconosciuta la responsabilità secondo la "probabilità prevalente".
  • In giudizio civile derivante da fatto penale il giudice deve valutare organicamente tutte le prove (consulenze tecniche e testimonianze): omettere o non confrontare elementi probatori rilevanti può determinare l'annullamento del provvedimento per difetto di motivazione.
  • La causalità in sede civile si decide con criterio della probabilità prevalente; non è necessario raggiungere la certezza richiesta in sede penale.
  • Non è possibile dedurre in cassazione questioni nuove che non siano state previamente sollevate in appello: la devoluzione della materia è requisito di ammissibilità.
  • Con riferimento alla circolazione stradale, il giudice deve considerare anche gli obblighi di diligenza specifici imposti al conducente di veicoli pesanti (attenzione alla visibilità laterale, uso degli specchi), ma la loro violazione va valutata nel quadro probatorio complessivo.
  • Se la motivazione del giudice di merito è contraddittoria o omette elementi utili per la decisione, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare il giudizio affinché il giudice di merito compia una nuova valutazione completa del materiale probatorio.

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