Cassazione Penale, Sentenza n. 5153/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16/05/2024 per cinque motivi principali: 1) censura della qualificazione penale del movimento di terra come intervento edilizio soggetto a permesso di costruire (artt. 31, 44 e 6 D.P.R. 380/2001), sostenendo che si trattasse di semplice movimentazione agricola non imponente titolo autorizzativo rafforzato; 2) doglianza per illogicità e travisamento dei fatti relativamente al giudizio di "alta verosimiglianza" usato dai giudici di merito per desumere la finalità edificatoria; 3) contestazione della quantificazione del volume dello sversamento (contestato come 600 m3 nell'imputazione, ma la sentenza lo ha ritenuto 900 m3) e della corrispondenza tra contestazione e decisione; 4) richiesta di revoca dell'ordine di ripristino perché già eseguito e per indeterminatezza della misura imposta; 5) censura della subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione del ripristino (art. 164 c.p.), per motivazione ritenuta insufficiente e apparente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. In sintesi: i primi due motivi (qualificazione dell'intervento e uso del criterio della verosimiglianza) sono ritenuti generici e manifestamente infondati: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la finalizzazione edificatoria del consistente movimento terra (volume, presenza di materiali di risulta, trasformazioni pregresse del fondo, deposizione del tecnico e documentazione fotografica) e il ricorso al criterio della "verosimiglianza" è stato ritenuto compatibile con gli elementi oggettivi. Il terzo e quarto motivo (quantificazione del materiale e revoca del ripristino) sono inammissibili perché la ricorrente chiedeva una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla maggior entità dello sversamento e sull'omesso ripristino integrale. Anche il quinto motivo è infondato: la Corte territoriale ha motivato il giudizio prognostico ex art. 164 c.p. sulla base dell'entità dell'opera abusiva e della mancata esecuzione totale del ripristino. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000.
Norme richiamate
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 6
L'art. 6 (movimentazione di terre) è richiamato dalla difesa per sostenere la non rilevanza penale; la Corte però ritiene che, alla luce di entità e finalità, il movimento terra in esame eccede la semplice manutenzione o operazioni agricole e richiede titolo abilitativo rafforzato.
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31
Richiamato per la nozione di organismo edilizio e per la necessità del permesso di costruire quando l'intervento determina trasformazione durevole del suolo; la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 31 dato il consistente terrapieno e la finalizzazione edificatoria.
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44
Citato insieme agli artt. 6 e 31 nella censura della difesa; la Corte lo considera nel complesso normativo che distingue interventi soggetti a titolo rafforzato da semplici opere agricole.
Codice di procedura penale, art. 521
Citato dalla difesa in relazione ai motivi di ricorso; la Corte non ha ritenuto sussistenti i vizi procedurali denunciati.
Codice di procedura penale, art. 523
Richiamato dalla difesa in ordine alla necessaria corrispondenza fra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata trasformazione radicale del fatto e che non sia stato pregiudicato il diritto di difesa.
L'art. 164 (sospensione condizionale della pena) può legittimamente essere subordinato dal giudice alla demolizione/ripristino in caso di reati edilizi: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione territoriale sulla necessità del vincolo come condizione del beneficio.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Norma sul vizio di motivazione; la Corte applica il criterio restrittivo: per essere censurabile la motivazione deve essere manifestamente illogica o contraddittoria 'ictu oculi', condizione non riscontrata nel caso.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173
Richiamato in relazione al contenuto del ricorso e alla necessità di sintesi dei motivi; la Corte osserva che i motivi riproducono censure già esaminate in sede di merito e prive di elementi nuovi.
Massime di principio
- Il semplice movimento di terra può assumere rilevanza penale e richiedere permesso di costruire quando, per entità, composizione (presenza di materiali di risulta) e finalità, determina una trasformazione permanente del suolo e ne modifica l'uso; non è sufficiente l'asserita destinazione agricola.
- La valutazione della finalità edificatoria può essere desunta anche per "alta verosimiglianza" se sussistono elementi oggettivi (rilievi fotografici, deposizione tecnica, consistenza dei volumi) e non sussistono spiegazioni alternative plausibili: la verosimiglianza, in presenza di altri elementi, può avere valore probatorio.
- La quantificazione di volumi e la valutazione tecnica sono questione di merito riservata ai giudici di merito; in Cassazione non è ammessa una rivalutazione libera delle prove, salvo che emergano vizi di motivazione gravi e palese illogicità.
- Per la legittimità della condizione della sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.) subordinata al ripristino, il giudice deve motivare il giudizio prognostico: la mera subordinazione è ammessa se adeguatamente argomentata in relazione all'entità dell'abuso e all'omesso ripristino.
- Nelle contestazioni penali in materia edilizia è cruciale documentare con rilievi, fotografie, perizie e deposizioni tecniche la natura e gli scopi dei lavori: l'assenza di elementi idonei a confutare la ricostruzione dei giudici di merito rende improbabile il successo del ricorso in sede di legittimità.
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