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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5162/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del 20/09/2024 che revocava la sospensione condizionale della pena. Due motivi: 1) violazione di norme procedurali a pena di nullità per non aver rinviato l'udienza nonostante il tempestivo deposito, via PEC il 16/09, di istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, che per errore di cancelleria è stata inserita negli atti solo il 24/09; omissione che avrebbe determinato il difetto dell'assistenza tecnica; 2) vizio di motivazione in relazione agli artt. 163 e 164 c.p., con richiamo a orientamenti giurisprudenziali (anche Sezioni Unite n.36460/2024) sul divieto di revoca quando le cause ostative erano note al giudice della cognizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: riscontrato il regolare invio e deposito dell'istanza di rinvio il 16/09 e l'errore di cancelleria che ne ha determinato la mancata valutazione prima dell'udienza, ha dichiarato la nullità assoluta degli atti per difetto di assistenza dell'imputato (richiamati artt. 178 lett. c) e 179 comma 1 c.p.p.). L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Messina per nuovo giudizio. La questione sostanziale relativa agli artt. 163-164 c.p. è stata così resa inutile.

Norme richiamate

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    L'omessa valutazione dell'istanza di differimento per legittimo impedimento determina il difetto di assistenza e quindi la nullità assoluta degli atti successivi.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Conferma che la mancanza di assistenza del difensore per omissione del giudice impone la nullità degli atti compiuti.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma relativa alla sospensione condizionale della pena; rilevante per valutare i presupposti del beneficio e le cause ostative alla sua concessione.

  • art. 164 cod. pen.

    Regola la revoca della sospensione condizionale; la giurisprudenza valuta se la revoca sia possibile quando la causa ostativa era nota o meno al giudice che aveva concesso il beneficio.

  • art. 164, co. 4, cod. pen.

    Richiamata in rapporto al vizio di motivazione del giudice dell'esecuzione; secondo la giurisprudenza di legittimità il profilo della conoscenza della causa ostativa dal giudice di primo grado è determinante.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 36460/2024

    Ha stabilito che, in certe condizioni, la revoca della sospensione disposta in sede esecutiva può essere legittima se la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, a condizione che il punto non sia stato devoluto con impugnazione.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 42333/2023; Sez. 3, n. 30466/2015; Sez. 6, n. 47213/2015)

    Precedenti secondo cui l'omessa valutazione dell'istanza per legittimo impedimento comporta nullità assoluta degli atti per mancanza di assistenza tecnica.

Massime di principio

  • Se il difensore deposita tempestivamente un'istanza di rinvio per legittimo impedimento (anche via PEC) il giudice deve valutarla prima di procedere; l'omissione integra nullità assoluta degli atti successivi per difetto di assistenza.
  • Conservare prove certe del deposito (PEC, timbri di cancelleria, ricevute) è essenziale per far valere l'erronea omissione di valutazione da parte del giudice.
  • In sede esecutiva, prima di revocare la sospensione condizionale, verificare se la causa ostativa era nota al giudice che aveva concesso il beneficio: se già nota, la revoca è generalmente illegittima; se ignota al primo giudice e approfondita solo in sede d'appello, la questione è più complessa e va valutata alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • Errori di cancelleria che impediscono la valutazione di istanze difensive possono determinare l'annullamento con rinvio: l'effetto pratico è la revisione del provvedimento impugnato e la ripetizione dell'udienza con regolare partecipazione della difesa.
  • Nelle impugnazioni contro revoche di benefici (es. sospensione condizionale) è consigliabile combinare doglianze procedurali e sostanziali per ottenere tutela completa: anche se un profilo sostanziale può risultare controverso, un vizio procedurale grave può essere sufficiente per ottenere annullamento e rinvio.

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