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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5160/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico (art. 604-bis c.p.). Il ricorrente deduce vizio di motivazione sostenendo che i suoi discorsi avevano esclusivamente valenza religiosa e che i riferimenti ai "nemici" andavano intesi come "nemici di Dio", non come espressione di odio etnico o razziale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di cassazione ha ritenuto che le espressioni pronunciate nei sermoni (augurare una "brutta morte", rievocare lo sterminio, invocare il "massacro") dimostrino chiaramente odio verso il popolo ebraico e i cristiani in termini etnici/raziali, integrando la fattispecie di cui all'art. 604-bis c.p.. Confermata la condanna a sei mesi di reclusione e, per l'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e il pagamento alla cassa delle ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 604-bis cod. pen.

    La norma punisce la propaganda di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico. La Corte ha interpretato la condotta come ricadente nella tutela prevista dall'art. 604-bis perché i destinatari e gli obiettivi delle espressioni erano gruppi identificabili come popoli/eticità (es. "ebrei", "cristiani"), non meri avversari religiosi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha irrogato la somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende per la manifesta infondatezza del ricorso.

  • Giurisprudenza citata

    Sez. III n.13234 del 13.12.2007, dep. 2008, rv 239461

    Richiamata per definire il concetto giuridico di "odiare" come la manifestazione di avversione tale da desiderare la morte o un grave danno per le persone odiate; la Corte ha ritenuto che i discorsi registrati rientrino in tale definizione.

Massime di principio

  • La valenza religiosa di un discorso non esclude la rilevanza penale se le espressioni prendono di mira gruppi identificabili come etnici o nazionali: il giudice valuta il contenuto concreto e il destinatario dell'odio.
  • Espressioni che augurano la morte, rievocano stermini o invocano massacri costituiscono segni forti di "odio" e possono integrare la propagazione di idee fondate sull'odio razziale/etnico ai sensi dell'art. 604-bis c.p.
  • Il contesto (es. sermoni in carcere, con pubblico) può aggravare la valutazione della pericolosità della propaganda e favorire l'integrazione dell'elemento materiale del reato.
  • In sede di Cassazione un motivo che ripropone argomentazioni già esaminate e adeguatamente motivate dalle corti di merito rischia l'inammissibilità per manifesta infondatezza; ciò può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
  • Per distinguere tra critica religiosa lecita e propaganda d'odio bisogna valutare se il riferimento è a caratteristiche religiose/intime dell'individuo o a categorie collettive riconoscibili come etniche/nazionali; l'attacco a gruppi collettivi tende più facilmente a rientrare nella fattispecie penale.

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