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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5158/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 05/09/2024 che rigettava la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione per abusi edilizi già accertati da sentenza irrevocabile del 1998. I motivi di ricorso sostenevano: (1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per non aver disposto una controconsulenza (nomina di un CTU) per verificare le conclusioni tecniche della Procura Generale e della consulenza di parte; (2) errata applicazione della l. n. 724/1994 (condono) e valutazione della legittimità dei permessi a costruire in sanatoria, contestando la valutazione che le sei domande di condono fossero strumentali a ottenere una sanatoria di volumetria per un unico fabbricato invece che per tre villette distinte; i ricorrenti deducevano che il sopralluogo indicava tre villette e che non era stato svolto un accertamento approfondito nel 1993.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto generiche e aspecifiche le censure relative alla mancata nomina di un CTU, osservando che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la fiducia nella consulenza tecnica dell'ing. Carbonelli e legittimamente esercitato la sua discrezionalità nel non disporre un ulteriore accertamento tecnico. Sulla questione del condono e dei permessi in sanatoria, la Corte ha confermato che non è ammissibile il frazionamento di un unico fabbricato in plurime domande di sanatoria per eludere il limite volumetrico previsto dalla legge (mc. 750): le concessioni in sanatoria riferite alle singole unità sono illegittime; perciò il condono non produce effetto caducatorio dell'ordine di demolizione. Le deduzioni fattuali proposte dai ricorrenti (es.: che fossero tre villette) non potevano essere riesaminate in Cassazione trattandosi di fatti ormai coperti da giudicato. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma primo, lett. b) e e) c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che le censure di insufficiente motivazione siano generiche e non confrontino puntualmente le argomentazioni dell'ordinanza impugnata; la valutazione sulla necessità di nuove prove tecniche rientra nella discrezionalità del giudice e non costituisce automaticamente vizio di motivazione.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai poteri e limiti del giudice dell'esecuzione nella valutazione delle richieste di revoca dell'ordine di demolizione e dell'attività istruttoria.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiesto per l'ammissibilità dell'impugnazione e per l'onere di confrontarsi specificamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la mancata specificità comporta inammissibilità.

  • disp. att. art. 173 c.p.p.

    Richiamato per i limiti necessari nella esposizione dei motivi in sede di cassazione (breve enunciazione nei limiti per la motivazione).

  • l. n. 724/1994 (condono edilizio)

    Il condono edilizio richiede che la domanda consideri l'unità immobiliare nel suo complesso e che il volume complessivo non superi i 750 mc; non è ammesso il frazionamento artificioso dell'intervento in più domande per eludere il limite volumetrico, per cui permessi a costruire in sanatoria ottenuti in tale contesto sono illegittimi e non ostano all'ordine di demolizione.

Massime di principio

  • La richiesta di nomina di un CTU è soggetta alla valutazione discrezionale del giudice: se la consulenza tecnica acquisita è ritenuta attendibile e logicamente motivata, il giudice può legittimamente ritenere non necessaria una nuova perizia.
  • In materia di condono edilizio la valutazione deve riguardare l'unità immobiliare nel suo complesso; non è consentito frazionare artificiosamente le istanze di sanatoria per aggirare i limiti normativi (es. soglia volumetrica di 750 mc).
  • Le deduzioni di merito fondate su fatti già definiti con giudicato non sono riesaminabili in sede di Cassazione sull'azione esecutiva; l'accertamento dell'illiceità già irrevocabile vincola il giudice dell'esecuzione.
  • Le impugnazioni generiche o che non confrontano specificamente le argomentazioni del provvedimento impugnato sono inammissibili per aspecificità ex art. 581 c.p.p.; l'atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata.
  • Il potere di integrazione istruttoria è eccezionale: il giudice dispone ulteriori accertamenti tecnici solo se indispensabili per la decisione; la mancata integrazione non costituisce vizio se la decisione è possibile sulla base degli elementi già acquisiti.

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