Cassazione Penale, Sentenza n. 5154/2025 del 10/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Santoro era stato condannato dal Tribunale di Messina per il reato previsto dall'art. 256, comma 1, lett. a), D.lgs. n.152/2006 per aver il 14 dicembre 2021 trasportato circa 2.640 kg di rottami metallici in rame senza autorizzazione e senza iscrizione all'Albo gestori ambientali. Con l'atto d'appello poi convertito in ricorso per Cassazione il difensore ha articolato quattro motivi: 1) nullità della sentenza per generica indicazione dei materiali contestati (la definizione 'rottami metallici in rame' non sarebbe sufficiente per qualificare la cosa come rifiuto); 2) insussistenza del fatto e richiesta di assoluzione in ragione di documentazione prodotta che attesterebbe attività non imprenditoriale e titoli abilitativi (anche se datati); 3) esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) in quanto episodio unico e di modesta entità; 4) eccessività della pena, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dei doppi benefici e richiesta di dissequestro del mezzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in massima parte valutazioni di merito o giuridiche manifestamente infondate. In particolare: la descrizione 'rottami di rame' è stata ritenuta sufficientemente specifica anche alla luce del diritto UE e dell'elenco EER; la mancanza dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali e l'assenza di autorizzazioni valide al momento del fatto sono state ritenute probatorie della illiceità del trasporto; la richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità è stata respinta per carenza di elementi specifici e per la rilevanza della quantità e delle modalità (prova della pericolosità, tentativo di eludere il controllo); il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena in prossimità del massimo sono stati considerati motivati e non sindacabili in Cassazione; la confisca dell'autocarro è stata ritenuta legittima in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 259 D.lgs. 152/2006. Conseguentemente la condanna di primo grado è confermata, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a
Norma incriminatrice che sanziona il trasporto di rifiuti senza la prescritta autorizzazione e senza l'iscrizione all'Albo; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie anche da un singolo trasporto di rilevante quantitativo di rifiuti speciali.
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. a
Definizione di rifiuto: la Corte ha ritenuto che l'indicazione dei rottami di rame corrisponde a una tipologia specifica di rifiuto e non a una contestazione generica.
Regolamento (UE) 25 giugno 2013, n. 715/2013
Regolamento UE del 25 giugno 2013, n. 715/2013
Usato dalla Corte per confermare che i rottami di rame sono una categoria specifica regolata a livello UE e che esistono condizioni per il 'cessation' dalla qualifica di rifiuto: ciò rafforza la sufficienza della qualificazione operata nell'imputazione.
Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) - Decreto legge n. 77/2021, convertito
La Corte ha richiamato l'inserimento dei rifiuti in rame nell'EER per confermare la specificità del tipo di rifiuto contestato.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede allegazioni e prova di elementi specifici sulla modesta gravità e sul concreto grado di offensività; il mero richiamo a un episodio isolato è insufficiente.
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 259
Prevede la confisca obbligatoria di cose che hanno concorso a commettere il reato ambientale; la Corte ha ritenuto legittima la confisca dell'autocarro in sequestro.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudice del merito ha motivato adeguatamente l'esclusione delle attenuanti richiamando i parametri dell'art. 133.
Disciplina dei benefici condizionali e della prognosi di futura buona condotta; la Corte ha ritenuto generica la doglianza sul riconoscimento dei doppi benefici.
Massime di principio
- La descrizione della cosa contestata come 'rottami di rame' può essere considerata una qualificazione sufficientemente specifica per configurare il rifiuto se esiste corrispondenza con elenchi normativi (EER) o regolamenti UE che individuano la categoria.
- L'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali è requisito imprescindibile per il trasporto di determinate categorie di rifiuti: documenti risalenti o autorizzazioni comunali non sostituiscono l'iscrizione e possono risultare irrilevanti se non attuali.
- Il reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione è istantaneo: anche un singolo episodio può integrare la fattispecie, specie se il quantitativo e le modalità rendono concreto il pericolo o il danno ambientale.
- Per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) l'onere probatorio grava sull'imputato: sono necessari elementi specifici e una valutazione complessiva delle modalità, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
- La valutazione del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito; la Cassazione non sindaca il merito se la motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria.
- La confisca del mezzo utilizzato per commettere il reato ambientale è spesso obbligatoria ai sensi della normativa ambientale e non viene esclusa da una successiva regolarizzazione formale.
- Le censure generiche sull'entità della pena o sui benefici devono essere supportate da elementi concreti per essere accolte in sede di legittimità; la mera affermazione della eccessività è insufficiente.
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