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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5159/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Giudice di Pace che lo aveva dichiarato penalmente responsabile ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n.286/1998. I motivi di ricorso denunciavano: (1) violazione del diritto alla prova per aver il Giudice omesso l'assunzione di deposizioni testimoniale e l'esame dell'imputato, giudicandole superflue in virtù di atti di indagine (verbale di identificazione e decreto di espulsione) acquisiti al fascicolo senza il consenso della difesa; la difesa aveva espressamente negato il consenso e indicato l'interesse alla prova dichiarativa per provare le condizioni soggettive che avrebbero giustificato la permanenza in Italia; (2) mancata assunzione di prova decisiva, in particolare l'esame dell'imputato che avrebbe potuto fornire elementi rilevanti a sua difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha richiamato il principio secondo cui è illegittimo che il Giudice disponga l'acquisizione al fascicolo di atti di indagine prodotti dal PM senza il consenso della difesa e, sulla scorta di tali documenti, dichiari superflua la prova testimoniale. Poiché la difesa aveva motivato l'interesse alla raccolta della prova dichiarativa, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace affinché venga svolta l'istruttoria dibattimentale nel rispetto del diritto alla prova.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n.286/1998

    Norma sostanziale della fattispecie contestata (ingresso/permesso di soggiorno/immigrazione); la sentenza impugnata aveva ritenuto integrato il reato sulla base degli atti prodotti, ma la Cassazione non entra nel merito della qualificazione del fatto sostanziale: ha annullato per vizi procedurali relativi alla prova.

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Riconosciuto dalla Corte come principio di tutela del diritto alla prova: non può sostituirsi la raccolta in istruttoria degli atti di indagine al dibattimento contraddittorio senza il consenso della difesa; la mancata assunzione di prove richieste e rilevanti configura vizio da annullamento.

Massime di principio

  • Il giudice non può limitare o sostituire l'istruttoria dibattimentale con atti di indagine acquisiti senza il consenso della difesa quando questa ha manifestato interesse alla prova dichiarativa.
  • La dichiarazione di 'superfluità' della prova testimoniale basata esclusivamente su documenti investigativi acquisiti dal PM è illegittima se la difesa non ha rinunciato espressamente alla prova in contraddittorio.
  • La mancata assunzione di prova decisiva (es. esame dell'imputato, escussione di verbalizzanti) che la difesa ha formalmente richiesto o indicato come necessaria può determinare l'annullamento della sentenza per vizio di diritto e il rinvio per nuovo giudizio.
  • In casi simili, la difesa deve chiaramente motivare e documentare l'interesse alla prova dichiarativa; il giudice di merito, in caso di rifiuto di assunzione, rischia il controllo di legittimità e l'annullamento.
  • Sul nuovo giudizio il Giudice di Pace dovrà consentire lo svolgimento delle prove richieste salvo rinuncia valida della difesa o altri motivi legittimi di esclusione.

Testo integrale

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