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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20290/2025 del 20/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un soggetto già riconosciuto destinatario di benefici previsti per le vittime del terrorismo, in relazione all'attentato alla Sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982. Dopo un primo provvedimento amministrativo che aveva riconosciuto la speciale elargizione ma negato gli assegni vitalizi per mancanza del requisito dell'invalidità almeno pari al 25%, il richiedente aveva agito in giudizio e, all'esito di consulenza tecnica, aveva ottenuto dal Tribunale il riconoscimento di una invalidità del 36% e la condanna dell'amministrazione. Successivamente il Ministero aveva concesso gli assegni vitalizi, ma facendoli decorrere dalla data della sentenza di primo grado passata in giudicato. L'interessato ha quindi impugnato la decisione d'appello che aveva fissato la decorrenza alla data della domanda giudiziale proposta davanti al giudice ordinario, deducendo: 1) violazione delle norme che disciplinano i benefici per le vittime del terrorismo, sostenendo che il danno morale accertato giudizialmente doveva sommarsi al danno biologico già riconosciuto in sede amministrativa, così da far raggiungere già al momento della domanda amministrativa la soglia del 25%; 2) omesso esame del fatto decisivo costituito dal riconoscimento del danno morale; 3) violazione delle regole sulla translatio iudicii, assumendo che, se la decorrenza va ancorata alla domanda giudiziale, questa va identificata con il ricorso proposto innanzi al TAR e non con la successiva citazione davanti al giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi: ha affermato che, ai fini dei benefici, rileva non la somma tra danno biologico e danno morale, ma soltanto l'invalidità permanente nella misura richiesta dalla legge, pari ad almeno un quarto della capacità lavorativa; ha inoltre escluso che il maggior grado di invalidità accertato in giudizio derivasse da errori della commissione medica, ritenendo invece che fosse emerso un peggioramento delle condizioni fisiche. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che, a seguito della declinatoria di giurisdizione, operano gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta al giudice privo di giurisdizione, purché la riassunzione sia tempestiva. Ne consegue che la decorrenza delle provvidenze deve essere ricalcolata avendo riguardo al ricorso originario proposto al TAR, non alla successiva domanda introdotta davanti al giudice ordinario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 3, L. 206/2004

    il beneficio compete solo in presenza di invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa; il testo normativo non consente di valorizzare separatamente il danno morale ai fini del superamento della soglia

  • art. 2, comma 1, L. 407/1998

    l'assegno vitalizio è subordinato al medesimo requisito dell'invalidità permanente almeno pari a un quarto della capacità lavorativa

  • artt. 2 e 4 DPR 181/2009

    richiamati dal ricorrente a sostegno della disciplina applicabile ai benefici, ma non decisivi nella soluzione della controversia

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    invocati dal ricorrente nei primi motivi; la Corte non ravvisa violazioni rilevanti rispetto alla corretta individuazione del requisito sanitario

  • artt. 1 e 2 L. 241/1990

    richiamati nel primo motivo senza incidere sulla ratio decidendi

  • art. 149 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel primo motivo senza rilievo decisivo

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    parametro di deduzione della violazione di legge nei primi e nel terzo motivo

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    parametro del motivo di omesso esame di fatto decisivo, ritenuto in concreto non integrato

  • art. 50 c.p.c.

    richiamato a sostegno della traslatio iudicii e della conservazione degli effetti della domanda

  • art. 59 L. 69/2009

    nel caso di declinatoria di giurisdizione conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda come se il giudice munito di giurisdizione fosse stato adito fin dall'inizio, se la causa è riassunta tempestivamente

  • art. 11 d.lgs. 104/2010

    conferma, per il processo amministrativo, la conservazione degli effetti della domanda e la salvezza delle preclusioni e decadenze in caso di riproposizione tempestiva davanti al giudice indicato nella pronuncia declinatoria

  • art. 30 L. 1034/1971

    richiamato in relazione alla dichiarazione di illegittimità costituzionale che ha portato al principio di conservazione degli effetti della domanda dinanzi al giudice privo di giurisdizione

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma del rito sommario con cui è stata introdotta l'azione di contestazione dei provvedimenti amministrativi

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale di trattazione del ricorso in cassazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nella parte introduttiva per l'assegnazione del ricorso in adunanza camerale

Massime di principio

  • Per i benefici economici previsti in favore delle vittime del terrorismo, la soglia sanitaria richiesta dalla legge va verificata in termini di invalidità permanente nella misura prevista dalla norma, senza che il danno morale possa essere sommato autonomamente al danno biologico per integrare il requisito.
  • Se il maggior grado di invalidità viene accertato solo nel giudizio di merito ed è frutto di un peggioramento delle condizioni della vittima, la decorrenza del beneficio non può retroagire alla domanda amministrativa iniziale quando, a quella data, il requisito sanitario non era ancora sussistente.
  • In caso di declinatoria di giurisdizione e successiva riassunzione tempestiva davanti al giudice munito di giurisdizione, si conservano gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria; pertanto, la domanda rilevante ai fini sostanziali è quella proposta per prima, anche se innanzi al giudice poi dichiarato privo di giurisdizione.
  • L'omesso esame di fatto decisivo non è configurabile quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione giuridica compiuta dal giudice di merito sulla rilevanza di un certo elemento ai fini dell'applicazione della norma sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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