Cassazione Civile, Ordinanza n. 26342/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce dall'apertura della liquidazione giudiziale, disposta su ricorso di una società che si assumeva cessionaria, in più passaggi, di crediti originariamente vantati da banche nei confronti della debitrice. La debitrice ha reclamato la sentenza di apertura sostenendo che la creditrice istante non avesse provato validamente la propria legittimazione attiva: in particolare, ha contestato la prova delle cessioni in blocco ex art. 58 TUB, l'inclusione del credito controverso nelle cessioni succedutesi nel tempo e, in via consequenziale, il superamento della soglia di cui all'art. 49 c.c.i.i. per l'apertura della procedura. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo ritenendo sufficiente, ai fini della prova della titolarità del credito, la pubblicazione in G.U. degli avvisi di cessione, integrata da altri elementi indiziari come la dichiarazione del cedente e la notificazione della cessione. Con il ricorso per cassazione i debitori hanno denunciato: 1) violazione dell'art. 58 TUB, assumendo che l'avviso in G.U. non basti a provare l'acquisto del credito in assenza del contratto scritto di cessione e che, in caso di pluralità di cessioni, occorra la prova di tutte; 2) violazione degli artt. 58 TUB, 115 e 116 c.p.c., 2729, comma 2, e 2721 c.c., sostenendo che non fosse stata dimostrata l'inclusione del credito nelle categorie indicate negli avvisi e che la dichiarazione del cedente non potesse supplire alla mancanza del contratto; 3) violazione degli artt. 40, comma 6, e 120 c.c.i.i., censurando l'affermazione secondo cui, una volta accertato che il debito scaduto supera la soglia di legge, l'esatta quantificazione delle singole poste sarebbe irrilevante, poiché il credito sottostante non sarebbe stato adeguatamente provato e non potrebbe giustificare l'istanza di liquidazione giudiziale. La Cassazione ha riunito i motivi e li ha dichiarati inammissibili, affermando che la legittimazione a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale spetta al creditore anche se il credito è contestato o non assistito da titolo esecutivo; il giudice deve accertarne in via incidentale l'effettiva esistenza, potendo fondarsi su ogni mezzo di prova, anche indiziario. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva desunto la prova delle cessioni in blocco dagli avvisi in G.U., dalle dichiarazioni del cedente e dalla notificazione della cessione, osservando che i ricorrenti si erano limitati a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove, attività non sindacabile in cassazione se non nei rigorosi limiti dell'omesso esame di fatti decisivi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui, quando la cessione del credito ex art. 58 TUB è contestata dal debitore, la prova dell'avvenuta cessione e dell'inclusione del credito specifico può essere fornita anche attraverso una valutazione complessiva di avvisi in G.U. e ulteriori elementi indiziari, come la dichiarazione del cedente e la notificazione della cessione. Ha inoltre ribadito che, ai fini della legittimazione a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale, il credito può essere contestato e anche non munito di titolo esecutivo, purché il giudice ne accerti incidentalmente l'effettiva esistenza. Poiché i motivi si risolvevano in una critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove operata dai giudici di merito, la Corte ha escluso un sindacato di legittimità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione in blocco esonera dalla notificazione al debitore ma non prova da sola l'esistenza della cessione quando questa sia specificamente contestata; la prova può essere fornita anche con elementi indiziari valutati complessivamente.
La domanda di apertura della liquidazione giudiziale può essere proposta da uno o più creditori; la legittimazione segue le regole già valide per il ricorso per fallimento.
La soglia minima del credito rileva ai fini dell'apertura della procedura; nel caso concreto la sua sussistenza è stata ritenuta integra anche a prescindere dalla contestazione di alcune poste, per effetto dell'ammissione allo stato passivo di un importo superiore alla soglia.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la domanda presupponga un credito idoneo a fondare in prospettiva un'azione esecutiva, ma la Corte ha ribadito che l'esistenza del credito va accertata incidentalmente dal giudice.
Invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha chiarito che la censura, in realtà, mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in cassazione.
Invocato per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione probatoria è riservata al giudice di merito salvo motivazione apparente o omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato per contestare l'uso di presunzioni; la Corte ha ammesso che la prova della cessione può essere anche indiziaria, purché il giudice la valuti liberamente e complessivamente.
Richiamato per opporsi all'uso di presunzioni o prove in relazione a un contratto scritto; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo ammissibile la prova anche tramite indizi.
Usato per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure attenevano in sostanza alla ricostruzione del fatto e alla valutazione della prova.
La censura per omesso esame di fatto decisivo è l'unico tramite per contestare in cassazione la ricostruzione fattuale; nel caso concreto non è stata dedotta con la necessaria specificità.
La motivazione del giudice di merito è censurabile solo se apparente, perplessa o contraddittoria; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
Richiamato per l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura in cassazione.
Richiamato per l'onere di deposito degli atti e dei documenti rilevanti ai fini della censura in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nella domanda di apertura della liquidazione giudiziale la legittimazione spetta al creditore, anche se il credito è contestato, illiquido, non ancora scaduto o privo di titolo esecutivo, purché il giudice ne accerti incidentalmente l'effettiva esistenza.
- Quando la cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB è contestata dal debitore, l'avviso pubblicato in G.U. non basta da solo a provare la cessione: il giudice può valorizzare anche elementi indiziari ulteriori e li valuta liberamente nel loro complesso.
- Se il debitore contesta non solo l'inclusione del credito nella cessione, ma l'esistenza stessa del contratto di cessione, la prova non è soggetta a particolari vincoli di forma e può essere data con qualunque mezzo di prova, anche indiziario.
- In cassazione non è consentito trasformare la doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: la ricostruzione fattuale del giudice di merito è censurabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o di motivazione apparente.
- Per fondare la legittimazione del cessionario che agisce per l'apertura della procedura concorsuale non occorre un accertamento definitivo del credito; è sufficiente un accertamento incidentale, purché sorretto da adeguata motivazione e da elementi probatori idonei a dimostrare la titolarità della pretesa.
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