Cassazione Civile, Ordinanza n. 28304/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il professionista, in qualità di responsabile dell'assistenza fiscale incaricato da un CAAF, aveva apposto il visto di conformità su una dichiarazione Modello 730 relativa all'annualità d'imposta 2014. A seguito di controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito, l'Ufficio ritenne il visto infedele e iscrisse a ruolo, nei confronti del professionista, l'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Impugnata la cartella, il ricorrente sostenne: 1) che la modifica dell'art. 39 d.lgs. n. 241/1997 introdotta nel 2019 dovesse applicarsi retroattivamente come lex mitior, limitando la sua esposizione alla sola sanzione del 30% della maggiore imposta; 2) che la competenza ad irrogare la pretesa spettasse alla Direzione regionale del domicilio fiscale del trasgressore e non alla Direzione provinciale competente sul domicilio del contribuente assistito; 3) che non sussistesse un dovere del CAAF/professionista di avvisare il contribuente della necessità di presentare una dichiarazione rettificativa né di fornire prova di tale avviso.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti il primo e il terzo. Ha affermato che la responsabilità prevista per il rilascio di visto di conformità infedele ha natura anche sanzionatoria e che, ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all'iscrizione a ruolo spetta alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Poiché nel caso concreto aveva provveduto un ufficio incompetente, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del professionista dichiarando illegittimo l'atto impugnato per incompetenza dell'ufficio procedente. Non sono stati necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
comma 1, lett. a), secondo periodo; comma 2
La responsabilità del professionista che appone un visto di conformità infedele ha natura anche sanzionatoria; la competenza ad iscrivere a ruolo la somma dovuta spetta alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore e non è derogabile dall'amministrazione.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Costituisce il controllo formale a seguito del quale l'amministrazione ha ritenuto infedele il visto e ha avviato la pretesa nei confronti del professionista.
Invocato dal ricorrente a sostegno dell'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla competenza dell'ufficio e alla disciplina di diritto intertemporale.
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Invocato dal ricorrente per sostenere l'applicazione del favor rei in materia sanzionatoria.
art. 7 CEDU
Richiamato dal ricorrente a sostegno della natura sanzionatoria della pretesa e dell'applicazione della disciplina più favorevole.
artt. 3, 23 e 53 Cost.
Richiamati dal ricorrente in riferimento alla natura e alla legittimità della pretesa sanzionatoria.
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nel terzo motivo, in relazione ai doveri del CAAF/professionista verso il contribuente.
art. 97 Cost.
Richiamato nel terzo motivo, in relazione al corretto esercizio della funzione amministrativa.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla Corte per giustificare l'applicazione del principio della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla Corte per giustificare l'applicazione del principio della ragione più liquida.
Massime di principio
- La disciplina sanzionatoria relativa al rilascio di un visto di conformità infedele ha natura punitiva e non meramente risarcitoria, con conseguente applicazione delle regole proprie dell'illecito amministrativo-tributario.
- Quando la legge attribuisce in modo espresso la competenza a un determinato ufficio dell'amministrazione finanziaria, tale criterio è vincolante e la violazione della competenza determina l'illegittimità dell'atto emesso dall'ufficio incompetente.
- La competenza amministrativa stabilita dalla legge non può essere derogata da scelte organizzative interne dell'amministrazione, poiché la relativa regola tutela sia il buon funzionamento dell'ufficio sia le posizioni dei contribuenti o dei soggetti incisi.
- Se il vizio decisivo attiene alla incompetenza dell'ufficio e consente di definire la controversia senza ulteriori accertamenti in fatto, il giudice di legittimità può decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione assorbendo gli altri motivi.
- L'eventuale applicazione retroattiva della disciplina più favorevole resta questione logicamente subordinata quando la decisione può essere definita sulla base dell'incompetenza dell'ufficio che ha formato il ruolo.
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