Cassazione Civile, Ordinanza n. 31622/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente di un supermercato, ritenuto autore dell’appropriazione di beni aziendali all’interno del luogo di lavoro. In appello, la società aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado e la dichiarazione di legittimità del recesso, sul presupposto che il lavoratore, incaricato della chiusura del punto vendita, avesse inserito prodotti in una scatola poi sigillata e portata fuori dal negozio, mentendo poi sulla dinamica dei fatti. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva quattro censure: (1) violazione dell’art. 6 St. lav. e dell’art. 7 St. lav., sostenendo che i controlli eseguiti dalla datrice sarebbero stati una perquisizione personale priva di accordo sindacale e quindi inutilizzabile; (2) violazione dell’art. 2119 c.c., dell’art. 3 l. n. 604/1966 e dell’art. 18 l. n. 300/1970, perché la giusta causa non potrebbe derivare automaticamente dalle previsioni del contratto collettivo; (3) errata applicazione degli artt. 229 e 235 del CCNL commercio/GDO, poiché la condotta andrebbe ricondotta alla sanzione conservativa e non a quella espulsiva; (4) violazione del principio di proporzionalità ex art. 2106 c.c., assumendo eccessiva la sanzione espulsiva rispetto al valore modesto dei beni, all’assenza di precedenti disciplinari e alla lunga anzianità di servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza relativa all’art. 6 St. lav., perché il controllo riguardava una scatola di cartone riconducibile all’azienda e non una borsa o un oggetto strettamente personale del lavoratore; la norma sulle visite personali di controllo si riferisce infatti alle ispezioni corporali e, al più, agli effetti personali portati addosso. Ha inoltre dichiarato non condivisibili le censure sulla giusta causa e sulla proporzionalità, osservando che il giudice di merito può autonomamente valutare se il fatto sia idoneo a compromettere il vincolo fiduciario e che il sindacato di legittimità non può sostituirsi a tale apprezzamento se la motivazione è coerente e comprensibile. È stata così confermata la legittimità del licenziamento disciplinare, con condanna del lavoratore alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Si applica solo alle visite personali di controllo e alle ispezioni corporali del lavoratore; non copre i controlli su cose non strettamente personali e, in particolare, su un contenitore riconducibile all’azienda.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.
La giusta causa è oggetto di autonoma valutazione giudiziale sulla base del fatto concreto e della compromissione del vincolo fiduciario.
Richiamato in collegamento con la contestazione della sussistenza della giusta causa/giustificato motivo; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità.
Richiamato per le conseguenze sanzionatorie del licenziamento; la Corte non ravvisa violazioni poiché conferma la legittimità del recesso.
art. 229 CCNL commercio/GDO
Prevede la giusta causa di recesso per appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi; la Corte territoriale l’ha applicato come fattispecie espulsiva.
art. 235 CCNL commercio/GDO
Invocato dal ricorrente come norma sanzionatoria conservativa, ma ritenuto non pertinente al fatto accertato.
Richiamati nel motivo sul CCNL per sostenere una diversa interpretazione della clausola collettiva, ma senza accoglimento.
Citato nel ricorso, ma la decisione non ravvisa un problema di riparto dell’onere probatorio tale da incidere sull’esito.
La proporzionalità della sanzione disciplinare è materia devoluta al giudice di merito e il controllo di legittimità è limitato ai vizi motivazionali estremi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L’art. 6 dello Statuto dei lavoratori riguarda le visite personali di controllo e le ispezioni sulla persona; non si estende ai controlli su oggetti o contenitori che, per le circostanze concrete, siano riconducibili all’azienda e non alla sfera personale del dipendente.
- In tema di giusta causa di licenziamento, la previsione del contratto collettivo non vincola automaticamente il giudice, che deve comunque valutare il fatto concreto e verificare se esso renda irreparabile la fiducia tra datore e lavoratore.
- La sussunzione della condotta disciplinare in una clausola collettiva espulsiva o conservativa è questione di interpretazione e qualificazione del fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio giuridico o motivazionale.
- Il giudizio di proporzionalità tra addebito e sanzione disciplinare è un apprezzamento di merito; in cassazione non è possibile sostituire una diversa valutazione dei fatti, salvo motivazione mancante, contraddittoria o incomprensibile.
- La lunga anzianità di servizio, l’assenza di precedenti disciplinari e il modesto valore economico del bene sottratto possono essere elementi valutabili, ma non impediscono di per sé la configurazione della giusta causa ove il fatto comprometta il vincolo fiduciario.
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