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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16024/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da verbali della Guardia di Finanza che contestavano a tre soggetti l’esercizio di pesca di molluschi bivalvi con un natante dotato di gabbia metallica con rete terminale e motore ausiliario, ritenuta modalità non consentita dalla disciplina vigente. La Città metropolitana di Venezia emetteva poi ordinanze-ingiunzione per violazioni della normativa statale e del regolamento provinciale sulla pesca nella laguna, con irrogazione di sanzioni pecuniarie, sequestro e confisca di beni, tra cui il natante e ulteriori attrezzature. In primo grado l’opposizione veniva respinta; in appello la Corte territoriale accoglieva solo in parte il gravame, rideterminando la sanzione per uno dei ricorrenti e confermando il resto. Con il ricorso per cassazione i tre opponenti deducevano: 1) l’erronea interpretazione della nozione di "recidiva" richiamata dall’art. 40, sesto comma, l. n. 154/2016, sostenendo che essa presupponesse una precedente condanna penale e non la mera reiterazione di illeciti amministrativi; 2) l’erronea qualificazione della violazione, assumendo che la condotta dovesse semmai rientrare in altra previsione dell’art. 40, comma 2, e non nella lettera d), e che l’attrezzo usato non fosse comunque vietato per la pesca professionale di vongole; 3) l’illegittimità dell’apparato sanzionatorio amministrativo per asserita sovrapposizione con un reato di danneggiamento dell’ambiente lagunare, con conseguente violazione del divieto di doppia sanzione, e l’erroneità della confisca e della quantificazione della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che, nella disciplina sanzionatoria in esame, il richiamo alla "recidiva" va letto come reiterazione dell’illecito amministrativo ai sensi dell’art. 8-bis l. n. 689/1981, non come recidiva penale. Ha inoltre confermato la correttezza della qualificazione della condotta ai sensi dell’art. 40, comma 2, lett. d), l. n. 154/2016, poiché l’attrezzatura impiegata non era un sistema di pesca sportiva consentito ed era vietata in laguna l’uso meccanizzato della gabbia con rete terminale. Infine, ha escluso la violazione del ne bis in idem perché l’illecito amministrativo e il reato di danneggiamento tutelano beni giuridici diversi e descrivono fattispecie differenti; la mera possibile rilevanza penale della stessa condotta non impedisce l’applicazione della sanzione amministrativa residuale. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 40, secondo comma, lett. d), l. n. 154/2016

    "utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva"

    La disposizione è stata applicata alla pesca con gabbia metallica e rete terminale trainata meccanicamente, ritenuta non consentita dai regolamenti e dalle leggi vigenti.

  • art. 40, secondo comma, lett. e), l. n. 154/2016

    Invocata dai ricorrenti come norma asseritamente più pertinente, ma esclusa dalla Corte perché la condotta ricadeva nella diversa ipotesi della lettera d), vietata in qualsiasi zona lagunare.

  • art. 40, quinto comma, l. n. 154/2016

    "salvo che il fatto non costituisca reato"

    La clausola di residualità non impedisce la sanzione amministrativa quando il fatto amministrativo e l’eventuale reato penale sono fattispecie distinte e non coincidono.

  • art. 40, sesto comma, l. n. 154/2016

    "il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva"

    Il termine recidiva, in mancanza di specificazioni, è stato inteso come reiterazione di illeciti amministrativi e non come recidiva penale.

  • art. 8-bis l. n. 689/1981

    La reiterazione dell’illecito amministrativo costituisce il referente della recidiva richiamata dalla norma sanzionatoria e produce gli effetti espressamente previsti dalla legge.

  • art. 18, ultimo comma, l. n. 689/1981

    È richiamato per individuare il momento in cui l’ordinanza-ingiunzione diviene esecutiva, rilevante ai fini della reiterazione.

  • art. 19, secondo e terzo comma, l. n. 689/1981

    Invocato dai ricorrenti sul termine di efficacia del sequestro; la Corte non accoglie la censura, confermando la legittimità del provvedimento ablatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che regola la trattazione in camera di consiglio nel giudizio di cassazione.

  • art. 635 c.p.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura penale della condotta; la Corte ha escluso che ciò impedisse la sanzione amministrativa, poiché il fatto penale è diverso da quello amministrativo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei tre motivi di ricorso, tutti prospettati come violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel settore delle sanzioni amministrative, il richiamo normativo alla "recidiva" va interpretato, in mancanza di una diversa specificazione, come reiterazione dell’illecito amministrativo e non come recidiva penale, quando la disciplina operi nell’alveo della legge n. 689/1981.
  • La qualificazione della condotta sanzionata va compiuta avendo riguardo alla concreta tipologia dell’attrezzatura e alle modalità di utilizzo, potendo ricadere nella fattispecie vietata anche quando l’attrezzo sia impiegato con ausilio meccanico non consentito dai regolamenti di settore.
  • La clausola di esclusione della sanzione amministrativa per il caso in cui il fatto costituisca reato opera solo se vi è piena coincidenza tra fattispecie amministrativa e penale; non è sufficiente la mera sovrapposizione materiale della condotta se i beni giuridici e gli elementi costitutivi delle due fattispecie sono diversi.
  • Ai fini del ne bis in idem in materia sanzionatoria, occorre verificare l’identità del fatto in termini di condotta, nesso causale ed evento, non la sola eventuale comunanza del pregiudizio in concreto derivato dalla stessa azione.
  • La confisca accessoria prevista per gli illeciti in materia di pesca può essere legittimamente applicata, nei limiti indicati dalla norma, anche quando sia espressamente collegata alla reiterazione dell’illecito amministrativo e non richieda una precedente condanna penale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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