Cassazione Civile, Ordinanza n. 20070/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente consortile)
La controversia
Il fallimento di una società che aveva stipulato con un consorzio industriale un preliminare di compravendita di un lotto destinato a insediamento produttivo ha chiesto di accertare lo scioglimento del preliminare ai sensi dell'art. 72 l.f. e la conseguente restituzione dell'acconto versato, oltre a una somma parametrata al maggior valore dell'area derivante dalla realizzazione di un opificio. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e rigettato la domanda ritenendo che la revoca amministrativa dell'assegnazione del lotto, disposta dal consorzio per asserito inadempimento della società, avesse travolto il preliminare e reso inapplicabile l'art. 72 l.f. Il fallimento ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 101 c.p.c. per asserita decisione su un motivo di appello diverso da quello effettivamente proposto, lamentando che la Corte avesse fondato la decisione sulla revoca dell'assegnazione e non sulla risoluzione del preliminare per inadempimento e termine essenziale; 2) violazione dell'art. 23 L.R. Sicilia n. 1/1984 e del regolamento per gli insediamenti industriali; 3) violazione della l. n. 241/1990 e degli artt. 2643, 2644 e 2645 c.c., sostenendo che la revoca non si sarebbe perfezionata per mancanza di atti e adempimenti; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per difetto di prova dell'avvio corretto del procedimento di revoca; 5) censura conseguenziale sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la lettura data dalla Corte d'appello al motivo di gravame del consorzio era plausibile e non integrava violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto perché diretti a contestare la legittimità o il perfezionamento del provvedimento amministrativo di revoca su profili non esaminati nella sentenza impugnata, quindi nuovi in cassazione, oltre che incompatibili con la ratio decidendi fondata sulla mancata impugnazione del provvedimento amministrativo, ritenuto idoneo a travolgere gli atti dipendenti, compreso il preliminare. Il quinto motivo è stato reputato non autonomo. È stato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La doglianza è stata ritenuta infondata perché la Corte territoriale non ha pronunciato su un tema estraneo al contraddittorio, ma ha interpretato il contenuto del motivo di appello come comprensivo anche della revoca amministrativa dell'assegnazione.
È stato il parametro formale invocato per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata respinta o dichiarata inammissibile a seconda dei motivi.
art. 72 l.f.
La sua applicazione è stata esclusa perché il preliminare è stato ritenuto travolto dalla revoca amministrativa dell'assegnazione e quindi privo dei presupposti necessari per operare lo scioglimento del rapporto secondo la disciplina fallimentare.
art. 23 L.R. Sicilia n. 1 del 1984
La norma prevede che negli atti di vendita sia inserita una clausola risolutiva espressa per il mancato rispetto degli impegni e dei termini e che, al verificarsi della condizione risolutiva, il consorzio disponga la revoca della vendita.
È stata evocata per contestare il procedimento amministrativo di revoca, ma la censura è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile, perché non trattata nella sentenza impugnata.
Richiamati dal ricorrente per sostenere l'esigenza di adempimenti pubblicitari connessi alla revoca; il rilievo è stato ritenuto nuovo e non scrutinabile in cassazione.
Come per gli altri articoli sulla trascrizione, è stato invocato per sostenere un vizio del procedimento amministrativo non esaminato dalla sentenza di merito.
Richiamato in funzione della medesima censura sulla pubblicità/trascrizione degli atti, ritenuta nuova e inammissibile.
La censura sul difetto di prova dell'inizio corretto del procedimento di revoca è stata ritenuta inammissibile perché basata su una questione nuova e comunque superata dalla motivazione della Corte d'appello.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza del motivo di appello compiuta dal giudice di merito è un accertamento di fatto sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione e non quando la lettura sia plausibile e coerente con gli atti.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove: sono inammissibili le censure che presuppongono profili di illegittimità o di inefficacia di un atto non esaminati nella sentenza impugnata, soprattutto se l'atto non è stato impugnato nel merito ed è stato considerato idoneo a produrre effetti.
- Quando un provvedimento amministrativo di revoca non impugnato è ritenuto efficace e idoneo a travolgere gli atti da esso dipendenti, non può essere utilmente invocato lo scioglimento del preliminare di vendita fondato sul rapporto originario, se la revoca ha eliminato il presupposto stesso del rapporto contrattuale.
- Una censura sulle spese di lite priva di autonoma critica alla ratio della decisione di merito non costituisce un vero motivo di ricorso.
- La mancata impugnazione del provvedimento amministrativo, ove decisiva per la decisione di merito, preclude in cassazione la contestazione indiretta della sua legittimità attraverso doglianze formulate solo sul piano probatorio o procedimentale.
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