Cassazione Civile, Ordinanza n. 06662/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa contributiva dell'ente previdenziale nei confronti di un architetto iscritto d'ufficio alla Gestione separata per gli anni 2007 e 2008. In primo grado il credito era stato ritenuto prescritto; la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che la prescrizione decorresse dalle scadenze ordinarie di pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, escludendo sia il rilievo di un differimento dei termini di versamento sia la sospensione per dolo ex art. 2941 n. 8 c.c., poiché il professionista aveva comunque dichiarato il reddito nel quadro RE. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della L. n. 335/1995, del D.Lgs. n. 241/1997, del D.P.R. n. 435/2001 e del D.P.C.M. 4 giugno 2009, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso il differimento al 6 luglio 2010 del termine per il versamento dei contributi; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c. e della disciplina sulla compilazione del quadro RR, assumendo che l'omessa compilazione integrasse occultamento doloso del debito contributivo e quindi sospendesse la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo corretta la censura relativa al dies a quo della prescrizione e al rilievo del differimento dei termini di versamento previsto dalla normativa richiamata; ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché volto a sollecitare una rivalutazione di merito sull'esistenza del dolo e comunque privo di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la fattispecie attenendosi al principio affermato e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi previdenziali va verificata la scadenza effettiva del pagamento, tenendo conto dei differimenti normativi del termine.
La sospensione per dolo richiede un occultamento doloso idoneo a impedire l'esercizio del diritto non superabile con gli ordinari controlli; non vi è automatismo dalla sola mancata compilazione del quadro RR.
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31
Costituisce la base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione separata rilevante nella controversia.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18
I versamenti dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni previdenziali seguono i termini previsti per i versamenti connessi alla dichiarazione dei redditi, rilevando anche i differimenti stabiliti con disposizioni attuative.
D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17
È richiamato quale norma che disciplina i termini dei versamenti collegati alla dichiarazione dei redditi.
D.P.C.M. 4 giugno 2009
Il differimento dei termini di pagamento previsto per i contribuenti interessati dagli studi di settore rileva anche ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva.
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
Esempio di differimento dei termini di versamento che, secondo la Corte, incide sulla decorrenza della prescrizione dei contributi.
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011
Richiamato nel secondo motivo con riguardo all'obbligo di compilazione del quadro RR e ai controlli automatici, ma non idoneo da solo a fondare l'occultamento doloso.
R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55
I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto nel primo e secondo motivo.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
È il paradigma entro cui può essere censurato l'accertamento di merito sull'eventuale occultamento doloso del credito, non adeguatamente prospettato nel ricorso.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento effettivamente applicabile, comprensivo degli eventuali differimenti previsti da norme speciali o atti regolamentari attuativi.
- Il differimento del termine di versamento previsto per determinati contribuenti si riflette anche sulla decorrenza della prescrizione del credito contributivo, quando la disciplina lo collega ai termini di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
- Non esiste automatismo tra omissione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e occultamento doloso del debito contributivo: per sospendere la prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. occorre un accertamento concreto dell'idoneità della condotta a impedire l'esercizio del diritto nonostante gli ordinari strumenti di verifica.
- La valutazione sulla sussistenza del dolo occultante è un accertamento di merito e, in cassazione, può essere censurata solo nei limiti del vizio motivazionale o della specifica violazione delle regole di diritto processuale applicabili.
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