Cassazione Civile, Ordinanza n. 13096/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito chirografario di euro 6.000, pari a somme versate in esecuzione di un contratto di affitto d'azienda stipulato con la società poi fallita, della quale egli era anche amministratore. Assumeva che il credito fosse sorto per effetto della risoluzione del contratto, operata in forza di una clausola risolutiva espressa collegata all'impossibilità, per cause indipendenti dalla volontà delle parti, del subingresso dell'affittuario nelle autorizzazioni amministrative necessarie all'esercizio dell'attività. Il giudice delegato aveva rigettato l'insinuazione ritenendo non provata l'intervenuta risoluzione e comunque non opponibile alla procedura la comunicazione con cui il ricorrente dichiarava di volersi avvalere della clausola, perché priva di data certa anteriore al fallimento. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione il debitore-insinuante deduceva: 1) nullità del decreto/procedimento per violazione del contraddittorio, lamentando la mancata concessione di un termine per note difensive replica alle difese del fallimento, che avevano anche prospettato in via subordinata la compensazione con maggiori crediti della massa; 2) violazione di varie norme amministrative e sanitarie, sostenendo che esse rendevano giuridicamente impossibile il subingresso nelle autorizzazioni e dimostravano dunque l'avveramento della condizione risolutiva; 3) violazione del Codice della strada, per la medesima ragione, con riferimento alle licenze relative ai mezzi impiegati nell'attività.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il termine per memorie successive nella procedura di opposizione allo stato passivo è rimesso alla discrezionalità del giudice e il ricorrente non aveva indicato quale concreto pregiudizio al diritto di difesa avesse subito, né aveva denunciato la violazione di una norma processuale vincolante. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché, sotto veste di violazione di legge, miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal tribunale sulla mancata prova dell'avveramento della clausola risolutiva espressa e sulla concretezza della possibilità di esercizio dell'attività, sollecitando un riesame del merito non consentito in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità processuale è scrutinabile solo se si traduce in una concreta lesione del diritto di difesa e nella denuncia di una violazione processuale effettivamente vincolante per il giudice.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del giusto processo e del contraddittorio, ma la sua violazione non è stata ritenuta specificamente dimostrata.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della doglianza sul diritto di difesa, ma senza indicazione del concreto pregiudizio subito.
Invocato per il contraddittorio, ma la censura è stata ritenuta generica e non decisiva.
art. 99, comma 11, legge fall.
La concessione del termine per memorie successive nella opposizione allo stato passivo è qualificata come facoltativa e rimessa alla valutazione del giudice.
Indica il rito camerale applicato in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può essere utilizzato per ottenere un riesame del fatto o per sovrapporre alla valutazione del merito una diversa lettura delle risultanze processuali.
Ord. Min. Salute del 3 aprile 2002
Invocata dal ricorrente come norma ostativa al subingresso nelle autorizzazioni, ma la Corte non ha ritenuto la censura pertinente al decisum.
Circ. Min. Sanità del 7 agosto 1998, n. 11
Richiamata dal ricorrente in funzione dimostrativa dell'impossibilità di volturazione, senza rilievo decisivo in cassazione.
D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155
Invocato dal ricorrente come disciplina ostativa al subingresso nelle autorizzazioni.
Richiamato dal ricorrente tra le fonti che renderebbero impossibile il subingresso autorizzatorio.
Richiamata dal ricorrente quale normativa di settore impeditiva del subingresso.
Invocati per sostenere l'impossibilità di subentro nelle licenze dei veicoli necessari all'attività, ma la censura è stata ritenuta diretta contro un accertamento di fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo la concessione di un termine per memorie ulteriori rispetto alla costituzione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve comunque assicurare il diritto di difesa con modalità compatibili con il rito camerale.
- La deduzione di un vizio processuale non è sufficiente in sé a fondare il ricorso per cassazione: occorre allegare e dimostrare il concreto pregiudizio subito sul piano del contraddittorio o della difesa.
- Non è consentito utilizzare formalmente una censura di violazione di legge per contestare, in realtà, l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità non può essere trasformato in un nuovo giudizio di merito sulla attendibilità o completezza delle prove, essendo precluso il riesame delle risultanze processuali.
- Quando il tribunale fonda il rigetto della domanda sull'insussistenza e non sulla mera opponibilità dell'atto o della dichiarazione, le censure devono confrontarsi con tale specifica ratio decidendi e non con profili non decisivi.
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