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Sentenza

Sentenza n. 2903/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202403737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dalla procedura speciale di reclutamento e conseguente diniego di assunzione nel ruolo di vigile del fuoco per carenza delle qualità morali e di condotta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato, risultato in posizione utile per l’ammissione al corso di formazione riservato al personale volontario, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui era stato escluso dalla procedura speciale di reclutamento per la copertura di posti di vigile del fuoco. L’esclusione era stata motivata dal procedimento penale pendente a suo carico, relativo a un’imputazione per il reato di cui all’art. 416 c.p., concernente condotte commesse in occasione e a causa del servizio. In primo grado erano stati dedotti la violazione degli artt. 2, 3 e 4 del bando e dell’art. 13 del CCNL, nonché eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il ricorrente aveva sostenuto che l’Amministrazione avesse anticipato una valutazione di colpevolezza in violazione dell’art. 27 Cost. e che l’esclusione automatica fosse consentita dalla lex specialis soltanto per ipotesi tassative, non ricorrenti nel caso concreto. In appello ha contestato la sentenza del TAR, insistendo sulla specialità della procedura di reclutamento e sull’erronea applicazione della disciplina dei requisiti morali e di condotta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR Lazio. Ha ritenuto che il possesso delle qualità morali e di condotta sia richiesto anche per l’accesso al ruolo di vigile del fuoco e che la relativa verifica comporti una valutazione complessiva e ampiamente discrezionale dell’affidabilità del candidato, non limitata a fatti tipizzati né subordinata all’esistenza di una condanna penale definitiva. Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva considerato il rinvio a giudizio per fatti gravi commessi in occasione e a causa del servizio, nonché la precedente sospensione cautelare dai richiami in servizio. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a giustificare, senza automatismi e senza vizi manifesti, il diniego di assunzione, anche in ragione dell’esigenza di tutelare la credibilità, il prestigio e la fiducia riposta nel Corpo dei Vigili del Fuoco. Il Collegio ha escluso che l’avvio del procedimento cautelare avesse fatto sorgere un legittimo affidamento alla stabilizzazione e ha ribadito l’autonomia tra giudizio penale e valutazione amministrativa dei requisiti morali e di condotta. La natura speciale della procedura, rivolta a personale che aveva già prestato servizio interinale, non incideva sul requisito di ammissione, la cui carenza precludeva la stabilizzazione. Spese compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 26 l. 53/1989

    per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia, indicate dall’art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria

    La disposizione è stata ritenuta applicabile anche all’accesso ai ruoli dei Vigili del Fuoco, imponendo la verifica delle qualità morali e di condotta.

  • artt. 8 e 124 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    Richiamati per individuare le qualità morali e di condotta richieste per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

  • art. 5 d.lgs. 217/2005

    Prevede il possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 26 l. 53/1989 per l’accesso al ruolo di vigile del fuoco.

  • art. 35, comma 5, l. 521/1988

    Richiamato quale base della sospensione cautelare dai richiami in servizio adottata nei confronti dell’interessato.

  • art. 35, comma 2, l. 521/1988

    Richiamato per distinguere la sospensione cautelare dalla radiazione prevista per il personale permanente dei Vigili del Fuoco.

  • art. 416 c.p.

    Individua il reato oggetto dell’imputazione e del rinvio a giudizio, valutato dall’Amministrazione quale elemento rilevante ai fini dell’affidabilità del candidato.

  • art. 27 Cost.

    Il richiamo alla presunzione di non colpevolezza non impedisce all’Amministrazione di svolgere una distinta valutazione amministrativa sull’affidabilità e sulle qualità morali del candidato, senza formulare una definitiva valutazione di responsabilità penale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati personali relativi a procedimenti e condanne penali.

Massime di principio

  • Per l’accesso ai ruoli dei Vigili del Fuoco è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta previste dalla normativa speciale richiamata dall’art. 26 l. 53/1989 e dall’art. 5 d.lgs. 217/2005.
  • La verifica delle qualità morali e di condotta non si esaurisce nell’accertamento automatico di fatti tipizzati, ma richiede una valutazione complessiva e discrezionale dell’affidabilità del candidato in rapporto alle funzioni da svolgere.
  • Ai fini della valutazione amministrativa dell’affidabilità può assumere rilievo anche un procedimento penale pendente o un rinvio a giudizio, senza che sia necessaria una condanna penale definitiva, purché l’Amministrazione esponga adeguatamente gli elementi concreti posti a fondamento della decisione.
  • Il rinvio a giudizio per fatti gravi commessi in occasione e a causa del servizio può legittimamente giustificare il diniego di assunzione o di stabilizzazione nel Corpo dei Vigili del Fuoco, quando evidenzi un’insufficiente affidabilità rispetto alla credibilità e al prestigio delle funzioni.
  • La valutazione amministrativa delle qualità morali e di condotta è autonoma rispetto al giudizio penale: la presunzione di non colpevolezza non impedisce una distinta valutazione preventiva dell’affidabilità professionale, purché non si traduca in un definitivo accertamento amministrativo della responsabilità penale.
  • L’esperienza maturata con servizio interinale e la natura speciale della procedura di reclutamento non fanno sorgere un diritto alla stabilizzazione quando difetti un requisito sostanziale di ammissione alla procedura.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

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