Sentenza n. 759/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto e presunti riscontri parziali o non pertinenti su plurime istanze di accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto congiuntamente un ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Cerea su sette istanze di accesso documentale presentate nei mesi di luglio, agosto e settembre 2025. Le richieste riguardavano, tra l’altro, eventuali notifiche o provvedimenti personali, l’abbattimento di un albero, atti relativi a un presunto abuso edilizio concernente un muretto di recinzione, la demolizione di una tettoia, la rimozione o demolizione di veicoli qualificati come rifiuti abbandonati e il prelievo forzoso di un cane. I ricorrenti hanno dedotto la violazione del termine di trenta giorni previsto per la definizione delle istanze di accesso, sostenendo che il Comune non avesse risposto tempestivamente oppure avesse fornito risposte parziali e non pertinenti, omettendo la trasmissione integrale della documentazione richiesta. Hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di esibizione integrale dei documenti e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. A fronte dei rilievi del TAR sulla possibile inammissibilità del ricorso cumulativo e sulla carenza di interesse, i ricorrenti hanno sostenuto che le istanze costituivano reiterazioni o solleciti riferibili a un medesimo contesto amministrativo e che la cumulatività era giustificata dalla sistematicità del comportamento omissivo del Comune, dalla connessione temporale e dall’economia processuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per l’illegittima proposizione cumulativa di domande relative a istanze di accesso eterogenee. Ha affermato che, anche nel giudizio in materia di accesso, il ricorso cumulativo è ammissibile soltanto quando ricorrano contemporaneamente identità delle situazioni sostanziali e processuali, identità dell’oggetto delle domande, riferibilità degli atti impugnati al medesimo contenuto e identità dei motivi, senza conflitti di interesse, anche potenziali, tra le parti. Il giudizio sull’accesso è un giudizio sul rapporto, poiché il giudice può esaminare la spettanza sostanziale della pretesa conoscitiva, ma conserva struttura impugnatoria ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.a. Da tale struttura deriva che più dinieghi possono essere contestati con un unico ricorso soltanto se le istanze conoscitive riguardano il medesimo procedimento amministrativo, inteso in senso ampio, o procedimenti comunque oggettivamente connessi. Nel caso concreto, le richieste relative all’abuso edilizio, alla demolizione dei veicoli e al prelievo del cane riguardavano vicende amministrative distinte e prive di connessione oggettiva. La mera sistematicità del comportamento asseritamente omissivo del Comune, la prossimità temporale delle istanze e l’esigenza di economia processuale non erano sufficienti a fondare la cumulatività. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina generale del diritto di accesso ai documenti amministrativi, esercitato dai ricorrenti mediante le plurime istanze conoscitive.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Prevede il termine di trenta giorni per la definizione dell’istanza di accesso; i ricorrenti ne hanno dedotto la violazione.
art. 116, comma 1, c.p.a.
Modella il giudizio in materia di accesso secondo uno schema impugnatorio, pur attribuendo al giudice il potere di verificare la spettanza sostanziale della pretesa conoscitiva.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al TAR di prospettare alle parti i possibili profili di inammissibilità del ricorso.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Richiamato dai ricorrenti per chiedere la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento; la richiesta non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo in materia di accesso, il ricorso cumulativo proposto contro più dinieghi o silenzi è ammissibile soltanto quando le istanze conoscitive riguardino il medesimo procedimento amministrativo, inteso in senso ampio, oppure procedimenti tra loro oggettivamente connessi.
- La mera identità dell’amministrazione resistente, la prossimità temporale delle istanze, l’asserita sistematicità del comportamento omissivo e l’esigenza di economia processuale non consentono di cumulare in un unico ricorso domande di accesso riferite a vicende amministrative eterogenee e prive di connessione.
- Sebbene il giudizio sull’accesso sia un giudizio sul rapporto, nel quale il giudice può verificare direttamente la spettanza sostanziale della pretesa documentale, esso mantiene natura impugnatoria ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.a.; pertanto, il ricorrente deve individuare gli specifici dinieghi o silenzi contestati e rispettare le regole proprie dell’impugnazione.
- La natura impugnatoria del giudizio sull’accesso comporta che la reiterazione dell’istanza non sia liberamente utilizzabile per eludere i termini di impugnazione, salvo che la nuova richiesta si fondi su fatti nuovi, sopravvenuti o non rappresentati in precedenza, oppure su una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante.
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