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Sentenza

Sentenza n. 757/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202301342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta regionale del Veneto relativa al riparto dei finanziamenti destinati all'acquisto di autobus e infrastrutture per il trasporto pubblico locale, nella parte concernente la quota riferibile alla ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa affidataria TPL)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato il riparto regionale dei fondi assegnati alla Regione nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, deducendo che, per determinare la propria quota, l'amministrazione avesse indicato come già assegnato un importo superiore ai finanziamenti effettivamente ottenuti. La differenza derivava dall'utilizzo, da parte della Regione, di una somma convenzionalmente ricostruita sulla base di una ripartizione ipotetica delle risorse precedentemente assegnate alla Città metropolitana di Venezia, anziché dell'importo storico concretamente attribuito alla ricorrente. Secondo la ricorrente, tale metodo contrastava con i criteri di riequilibrio enunciati dalla stessa Regione, fondati sui finanziamenti già ottenuti con le precedenti linee PSNMS, PNRR e PNC, e incideva in senso deteriore sulla quota spettante. È stata inoltre contestata l'adeguatezza dell'istruttoria e della motivazione, poiché la Regione non aveva chiarito prima del giudizio le ragioni dell'utilizzo del dato convenzionale. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notificazione a un controinteressato e ha chiesto, in subordine, l'integrazione del contraddittorio; nel merito ha sostenuto la legittimità del criterio convenzionale, volto a neutralizzare una ritenuta distorsione nella precedente allocazione metropolitana delle risorse.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità e la richiesta di integrazione del contraddittorio. Ha ritenuto sufficiente la notificazione effettuata nei confronti dell'azienda affidataria direttamente interessata nel bacino veneziano, mentre gli altri operatori risultavano titolari di posizioni soltanto riflesse e mediate, poiché l'eventuale accoglimento non avrebbe comportato l'automatica sottrazione di somme loro attribuite, ma la riedizione del riparto previa rinnovata istruttoria. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha rilevato che la voce dell'allegato B relativa ai finanziamenti già assegnati doveva riferirsi a importi storicamente e concretamente attribuiti, non a una grandezza ipotetica. La Regione ha quindi illegittimamente sostituito il dato reale con un importo figurativo, senza fondamento nel quadro normativo o nei criteri della propria deliberazione. L'amministrazione non poteva correggere indirettamente, nel nuovo riparto, gli effetti di una precedente allocazione metropolitana ritenuta distorsiva, senza previamente incidere formalmente sull'atto presupposto e senza poterne sostituire unilateralmente il contenuto con quello che essa riteneva corretto. Il chiarimento fornito soltanto in giudizio non poteva integrare la motivazione né sanare l'inadeguatezza dell'istruttoria. È stata pertanto annullata in parte qua la deliberazione impugnata, con obbligo della Regione di rinnovare il riparto nei limiti dell'interesse azionato, utilizzando come base i finanziamenti concretamente già attribuiti e verificando accuratamente i conteggi. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • d.P.C.M. n. 1360 del 17 aprile 2019

    Il provvedimento approva il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, articolato in linee di finanziamento destinate anche alle Regioni per l'acquisto di autobus e la realizzazione delle infrastrutture di supporto.

  • decreto interministeriale n. 81 del 14 febbraio 2020

    Il decreto ha ripartito a livello nazionale le risorse della linea destinata alle Regioni, assegnando alla Regione del Veneto le risorse oggetto del successivo riparto regionale.

  • decreto interministeriale n. 71/2021

    Il decreto costituisce il precedente atto di assegnazione delle risorse nell'ambito della seconda linea di finanziamento considerato dalla Regione nel calcolo del riparto.

  • d.m. n. 315/2021

    Il decreto riguarda le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, delle quali la Regione ha tenuto conto nella predisposizione del riparto.

  • d.g.r. Veneto n. 1395/2020

    La deliberazione ha individuato quale criterio guida del successivo riparto regionale la concentrazione delle risorse sui soggetti non beneficiari delle altre linee del PSNMS.

  • d.g.r. Veneto n. 1652/2021

    La deliberazione ha stabilito che, nel riparto della terza linea PSNMS, si sarebbe tenuto conto delle risorse già assegnate con il relativo provvedimento.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione stabilisce di riequilibrare risorse pubbliche tenendo conto dei finanziamenti già assegnati al beneficiario, deve assumere come base del calcolo gli importi storicamente e concretamente attribuiti, non somme ipotetiche o convenzionalmente ricostruite, salvo una specifica base normativa e procedimentale che legittimi tale diversa metodologia.
  • L'amministrazione non può neutralizzare, nell'ambito di un successivo riparto, gli effetti di un precedente atto di allocazione delle risorse sostituendo al suo contenuto effettivo quello che ritenga avrebbe dovuto essere adottato. Se considera illegittimo o distorsivo l'atto presupposto, deve contestarlo o rimuoverlo mediante gli strumenti e nel rispetto dei procedimenti previsti dall'ordinamento.
  • Il criterio dell'equa distribuzione delle risorse richiede che il raffronto tra i beneficiari sia fondato su dati effettivi, verificabili e coerenti con i criteri dichiarati dall'amministrazione; l'utilizzo di grandezze figurative che penalizzino un beneficiario rende illegittimo il riparto.
  • Le ragioni sostanziali della scelta amministrativa non possono essere fornite per la prima volta in giudizio quando il provvedimento impugnato presenti un deficit motivazionale e istruttorio; la motivazione postuma non può integrare la motivazione dell'atto né sanare l'inadeguatezza dell'istruttoria.
  • Nel giudizio contro un riparto di risorse, gli altri beneficiari non sono necessariamente controinteressati qualificati: quando l'accoglimento comporta soltanto l'annullamento parziale e la riedizione del potere, senza automatica sottrazione di somme già attribuite, la loro posizione può essere soltanto riflessa e mediata.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTrasporto pubblico localeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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