Sentenza n. 755/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento: della graduatoria finale del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la regione Veneto, di cui al D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023, approvata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. -OMISSIS-del 09.04.2025, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente il punteggio spettante per i titoli posseduti e documentati; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, il bando di concorso di cui al D.D.G. del 18 dicembre 2023, n. 2788, la Tabella A allegata al D.M. 13 ottobre 2022, n. 194, e i verbali della Commissione esaminatrice, ove e nella parte in cui siano lesivi degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la Regione Veneto, nella parte in cui non attribuisce punteggio per due titoli dichiarati o posseduti dalla candidata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo avere superato le prove scritta e orale del concorso con i punteggi rispettivamente di 71/100 e 86/100, contestava l'attribuzione di soli 6,75 punti per i titoli e la conseguente collocazione al 57° posto della graduatoria finale. Deduceva la mancata valutazione di due titoli: l'incarico di Funzione Strumentale per l'anno scolastico 2015/2016, posseduto ma non dichiarato nell'apposita sezione della domanda, e l'incarico di componente esterno del Comitato di valutazione dei docenti per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, indicato nel campo NOTE anziché nella sezione specificamente predisposta dal modello telematico. Invocava, in particolare, il principio del soccorso istruttorio. L'Amministrazione sosteneva l'infondatezza del ricorso, richiamando gli obblighi dichiarativi previsti dal bando, i principi di autoresponsabilità e par condicio e la presenza, nel modulo telematico, di una sezione B.7 appositamente destinata alla dichiarazione dell'incarico di componente dei Comitati di valutazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al titolo di Funzione Strumentale (B.6), ha ritenuto che l'omessa indicazione nella sezione dedicata fosse imputabile alla candidata e non potesse essere sanata mediante successiva produzione documentale o soccorso istruttorio. Nelle procedure comparative di massa, infatti, il soccorso istruttorio recede rispetto agli obblighi di correttezza e autoresponsabilità dei concorrenti e alla tutela della par condicio, quando la regolarizzazione comporterebbe una rimessione in termini e un'alterazione della competizione. Quanto al titolo relativo all'incarico di componente esterno del Comitato di valutazione (B.7), il Collegio ha accertato, sulla base della documentazione prodotta dall'Amministrazione, che il modello telematico conteneva una sezione specifica, strutturata per anno, data di inizio, istituzione e numero dell'atto di conferimento. L'inserimento dell'informazione nel campo NOTE, anziché nella sezione B.7, non è stato ritenuto sufficiente per consentire l'attribuzione del punteggio, trattandosi di un errore di compilazione imputabile esclusivamente alla candidata. Il mancato riconoscimento del punteggio non integra quindi un vizio di istruttoria dell'Amministrazione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
D.D.G. n. 2788 del 18 dicembre 2023
Il bando della procedura concorsuale imponeva il rispetto delle modalità di compilazione e degli obblighi dichiarativi relativi ai titoli.
Tabella A allegata al D.M. 13 ottobre 2022, n. 194
La Tabella individuava, tra i titoli valutabili, le tipologie di incarico indicate come B.6 e B.7.
Art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato nel dispositivo quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.
Articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati nel dispositivo, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative di massa, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare omissioni dichiarative imputabili al candidato quando ciò comporterebbe una rimessione in termini e un'alterazione della par condicio.
- Quando il bando e il modello telematico prescrivono modalità chiare e specifiche per la dichiarazione dei titoli, il candidato è tenuto a utilizzare la sezione appositamente predisposta; l'inserimento del titolo in un campo diverso, come quello delle NOTE, non impone all'Amministrazione di procedere alla sua valutazione.
- La successiva produzione documentale non può colmare l'omessa dichiarazione di un titolo nella domanda di partecipazione, se la regolarizzazione inciderebbe sulla parità di trattamento tra i concorrenti.
- In presenza di una corretta predisposizione del modello telematico e della concreta possibilità per gli altri candidati di utilizzare la sezione dedicata, l'omessa o inesatta compilazione del campo previsto è imputabile al concorrente e il mancato riconoscimento del punteggio non costituisce, di per sé, difetto di istruttoria dell'Amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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