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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2005, n. 217

Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

Normativa italiana005G0244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto istituisce e disciplina i ruoli operativi di vigili del fuoco, capi squadra/capi reparto e ispettori antincendi, definendone funzioni, accesso, formazione e progressioni di carriera. Prevede concorsi, riserve, corsi di formazione e tirocini, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici, per le parti indicate, dal 1° gennaio 2018.

Riordino dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Riordino dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Il provvedimento istituisce e disciplina i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, definendone l’assetto, le funzioni, le modalità di accesso e i percorsi di formazione e carriera. La disciplina riguarda vigili del fuoco, capi squadra/capi reparto e ispettori antincendi, con effetti giuridici ed economici, per le disposizioni richiamate, dal 1° gennaio 2018.

Istituzione dei ruoli e assetto funzionale

Sono istituiti tre ruoli del personale operativo del Corpo nazionale:

  • ruolo dei vigili del fuoco;
  • ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
  • ruolo degli ispettori antincendi.

Il personale dei ruoli operativi, oltre alle attività principali, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti istituzionali. La sovraordinazione funzionale è stabilita in senso discendente dagli ispettori antincendi ai capi reparto, ai capi squadra e ai vigili del fuoco. La dotazione organica è rinviata alla tabella allegata al decreto.

Funzioni di polizia giudiziaria

Il personale appartenente ai ruoli operativi esercita funzioni di polizia giudiziaria nei limiti delle funzioni previste per il rispettivo ruolo.

  • i vigili del fuoco rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria;
  • capi squadra, capi reparto e ispettori antincendi rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

L’attribuzione è limitata all’esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza.

Ruolo dei vigili del fuoco: articolazione e funzioni

Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato nelle qualifiche di:

  • vigile del fuoco;
  • vigile del fuoco esperto;
  • vigile del fuoco coordinatore.

Il personale del ruolo svolge mansioni esecutive nell’ambito di soccorso, prevenzione e vigilanza, con margini di iniziativa e discrezionalità connessi alla qualifica. Svolge operazioni su apparecchiature, automezzi, mezzi e materiali, effettua la conduzione dei mezzi, svolge attività nel settore radio e telecomunicazioni se abilitato, redige gli atti di competenza e, se professionalmente abilitato, può svolgere addestramento e formazione.

Al vigile del fuoco coordinatore possono essere conferiti incarichi di coordinamento di più vigili del fuoco; in assenza di capi squadra o capi reparto, assume la funzione di capo partenza.

Accesso al ruolo dei vigili del fuoco

L’accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con eventuale preselezione. Possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti, tra cui diritti politici, età stabilita da regolamento, idoneità fisica, psichica e attitudinale, diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualità morali e requisiti generali per l’impiego pubblico.

Non sono ammessi i soggetti destituiti, espulsi dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati, condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo o sottoposti a misura di prevenzione.

È prevista una riserva del 35% a favore del personale volontario del Corpo nazionale che, alla scadenza del bando, sia iscritto negli elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato almeno 120 giorni di servizio. I posti riservati non coperti vanno agli altri aspiranti.

Sono inoltre previsti una nomina a domanda per coniuge, figli superstiti o fratello unico superstite di appartenenti al Corpo deceduti o resi permanentemente inabili per ferite o lesioni in servizio, e un regolamento ministeriale per disciplinare modalità di concorso, preselezione, commissione e graduatoria.

Formazione degli allievi vigili del fuoco

I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e frequentano un corso di formazione residenziale della durata di nove mesi, di cui sei mesi teorico-pratici e tre mesi di applicazione pratica.

Durante i primi sei mesi:

  • gli allievi non possono essere impiegati in servizi operativi;
  • sono sottoposti a selezione attitudinale per eventuali servizi che richiedano qualificazioni particolari;
  • al termine, viene formulato il giudizio di idoneità al servizio di istituto.

Gli allievi idonei sono nominati allievi vigili del fuoco in prova e avviati all’applicazione pratica. Al termine di tale periodo, conseguono la nomina a vigile del fuoco sulla base del giudizio di idoneità espresso dal dirigente del comando o ufficio di servizio. Prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.

Gli allievi in prova possono ripetere una sola volta il periodo di applicazione pratica. Possono essere impiegati in servizi operativi solo se previsti dal programma di formazione o in caso di eccezionali esigenze di servizio; in tali casi rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Dimissioni ed espulsione dal corso per allievi vigili del fuoco

Sono dimessi dal corso gli allievi che:

  • non superano l’esame teorico-pratico;
  • non sono riconosciuti idonei al servizio operativo;
  • rinunciano al corso;
  • non superano il periodo di applicazione pratica;
  • sono assenti per più di 45 giorni, anche non consecutivi, salvo le ipotesi di assenza per infermità o maternità previste dalla norma.

Per assenze superiori a 75 giorni, se determinate da infermità contratta per esercitazioni o da malattia per motivi di servizio, o da maternità, sono previste regole specifiche di riammissione al primo corso utile e di ripetizione una sola volta del periodo di applicazione pratica.

Sono espulsi gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. Dimissione ed espulsione comportano la cessazione del rapporto con l’amministrazione, salvo le ipotesi di riammissione previste per le assenze tutelate.

Progressione nel ruolo dei vigili del fuoco

La promozione a vigile del fuoco esperto avviene a ruolo aperto, secondo ordine di ruolo, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica e in assenza, nel triennio precedente, di sanzioni disciplinari pari o superiori alla pecuniaria. Il servizio reso durante il corso di formazione è computato interamente nella qualifica.

È inoltre previsto uno scatto convenzionale per il vigile del fuoco esperto che abbia maturato quattro anni di servizio, con le medesime condizioni disciplinari e con esclusione di situazioni cautelari o processuali e di procedimenti disciplinari rilevanti; in caso di proscioglimento, lo scatto può avere effetto retroattivo.

La promozione a vigile del fuoco coordinatore avviene a ruolo aperto dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco esperto e con analoghi requisiti disciplinari. Anche per il coordinatore è previsto uno scatto convenzionale, con le stesse condizioni ostative e possibilità di retroattività in caso di proscioglimento.

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto: articolazione e funzioni

Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto è articolato nelle qualifiche di:

  • capo squadra;
  • capo squadra esperto;
  • capo reparto.

I capi squadra e capi squadra esperti svolgono interventi preliminari ed esecutivi connessi al soccorso, controllano le attività, curano soccorso e prevenzione incendi, verificano e mantengono attrezzature e apparecchiature, operano nel settore radio e telecomunicazioni se abilitati, e sono responsabili della squadra di appartenenza. In assenza delle professionalità superiori, valutano autonomamente gli interventi e l’impiego di risorse e mezzi.

Il capo squadra esperto può avere incarichi specialistici e la responsabilità dei posti di vigilanza; in caso di assenza o impedimento, sostituisce il capo reparto.

Il capo reparto è diretto collaboratore delle professionalità superiori, assicura l’intervento e il coordinamento delle squadre operative, partecipa a soccorso e prevenzione incendi, sovrintende a materiali e mezzi, può coordinare più unità operative e, in assenza o impedimento di capi squadra o capi squadra esperti, assume le funzioni di capo partenza. Può anche essere incaricato responsabile di distaccamento.

Accesso e formazione per capi squadra e capi reparto

L’accesso alla qualifica di capo squadra avviene, entro i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e successivo corso di formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi, riservato ai vigili del fuoco coordinatori.

Non sono ammessi i soggetti che nel triennio precedente abbiano riportato sanzioni disciplinari pari o superiori alla pecuniaria, oppure condanne irrevocabili per delitto non colposo o misure di prevenzione. In caso di parità, prevalgono anzianità di qualifica, anzianità di servizio e maggiore età.

I vincitori diventano capi squadra secondo la graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo alle vacanze di organico e decorrenza economica dal giorno successivo alla conclusione del corso. L’assegnazione alle sedi avviene secondo esigenze operative e scelta degli interessati, entro le sedi indicate dall’amministrazione.

Se permangono rilevanti carenze di organico tali da compromettere il soccorso, può essere bandito un concorso straordinario, anche su base provinciale, cui può accedere il personale con almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco.

Dimissioni ed espulsione dal corso per capi squadra

Sono dimessi dal corso di formazione professionale coloro che rinunciano, non superano gli esami finali o sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi. In caso di assenza per infermità contratta durante il corso o per causa di servizio, è prevista la riammissione al primo corso successivo utile, previo riconoscimento dell’idoneità psico-fisica. Se l’assenza dipende da maternità, è prevista la riammissione al primo corso successivo ai periodi di astensione tutelati.

Sono espulsi gli allievi responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della pecuniaria. La dimissione o l’espulsione sono disposte con decreto del capo Dipartimento su proposta del direttore centrale per la formazione. Il personale che non supera il corso resta nella qualifica di appartenenza senza perdita di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Promozione a capo squadra esperto, capo reparto e scatto convenzionale

La promozione a capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, ai capi squadra che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato sanzioni disciplinari pari o superiori alla pecuniaria.

La promozione a capo reparto è conferita a ruolo aperto ai capi squadra esperti che, oltre all’assenza di sanzioni disciplinari rilevanti nel triennio, abbiano maturato cinque anni di servizio nella qualifica e abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati dal decreto del capo Dipartimento.

Al capo reparto è attribuito uno scatto convenzionale dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, in assenza di sanzioni disciplinari rilevanti e di situazioni cautelari o processuali o disciplinari ostative; in caso di proscioglimento, lo scatto può decorrere retroattivamente. Il personale conserva la qualifica ma assume contestualmente la denominazione di “esperto”.

Ruolo degli ispettori antincendi: articolazione e funzioni

Il ruolo degli ispettori antincendi è articolato nelle qualifiche di:

  • ispettore antincendi;
  • ispettore antincendi esperto;
  • ispettore antincendi coordinatore.

Il personale del ruolo collabora all’organizzazione dei servizi di soccorso, partecipa al soccorso tecnico urgente, alla difesa civile e alla protezione civile, collabora alla gestione della struttura di assegnazione, alla formazione dei piani di intervento, ai procedimenti di prevenzione incendi e ai lavori di organi collegiali e commissioni. Partecipa al coordinamento, monitoraggio e verifica di progetti e piani, alle procedure contrattuali e di acquisto, alla verifica e manutenzione dei mezzi, alla formazione del personale e, in caso di necessità, ai programmi di addestramento e qualificazione. Può inoltre svolgere attività tecnico-ispettive e, in caso di esigenze operative, attività che richiedono specifiche competenze professionali possedute.

Gli ispettori antincendi coordinatori svolgono incarichi specialistici, seguono progetti specialistici e, se previsto, attività tecnico-ispettive, di studio e di ricerca; possono sostituire il responsabile del distretto e collaborare direttamente con i dirigenti. In emergenze di protezione civile possono essere incaricati della responsabilità di gruppi operativi complessi di supporto al soccorso.

Accesso al ruolo degli ispettori antincendi

L’accesso avviene:

  • per il 50% dei posti, mediante concorso pubblico per esami, con eventuale preselezione;
  • per il restante 50%, mediante concorso interno per titoli ed esami, riservato al personale dei vigili del fuoco con almeno 15 anni di effettivo servizio e al personale dei ruoli dei capi squadra e dei capi reparto.

Nel concorso pubblico è prevista una riserva di un sesto dei posti per il personale operativo in possesso dei requisiti previsti dalla norma, esclusi i limiti di età, e una riserva del 10% per il personale volontario iscritto negli elenchi da almeno sette anni e con almeno 200 giorni di servizio.

Sono esclusi coloro che nel triennio precedente abbiano riportato sanzioni disciplinari rilevanti o abbiano condanne irrevocabili per delitto non colposo o misure di prevenzione. Per il concorso interno, a parità di punteggio prevalgono qualifica, anzianità di qualifica, anzianità di servizio e maggiore età.

Sono previste anche nomine a domanda per coniuge, figli superstiti o fratello unico superstite di appartenenti al Corpo deceduti o resi permanentemente inabili per ferite o lesioni riportate in servizio o in missioni internazionali.

Formazione e tirocinio per ispettore antincendi

I vincitori del concorso pubblico sono nominati ispettori antincendi in prova. Il periodo di prova dura nove mesi:

  • sei mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica presso l’Istituto superiore antincendi o altre strutture del Corpo;
  • tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi.

Durante il corso, gli allievi sono sottoposti a selezione attitudinale per servizi che richiedono particolare qualificazione. Al termine dei sei mesi, chi supera esami e prove previste riceve il giudizio di idoneità al tirocinio, formulato dal capo del Corpo su proposta del direttore centrale per la formazione, e gli esiti determinano la graduatoria finale.

Il tirocinio si svolge secondo le modalità stabilite da decreto e, al termine, gli ispettori in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto secondo la disciplina prevista dagli articoli successivi del decreto.

Limiti temporali e decorrenze espressamente indicate

Per le disposizioni richiamate nel testo sono indicati i seguenti termini e decorrenze:

  • effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio 2018 per più articoli del riordino;
  • corso di formazione dei vigili del fuoco: durata ordinaria di 9 mesi, con riduzione eccezionale a 6 mesi per taluni periodi/procedure e disposizioni transitorie indicate nelle norme richiamate;
  • per i capi squadra, in specifiche procedure concorsuali, riduzione del corso di formazione a 5 settimane per annualità e contingenti posti determinati da successive norme;
  • permanenza minima nella sede di prima assegnazione per i vigili del fuoco: non inferiore a 2 anni;
  • nelle procedure di dimissione dal corso, soglie di assenza di 45 e 75 giorni per gli allievi vigili del fuoco e di 15 giorni per il corso professionale dei capi squadra.

Regime complessivo

La disciplina configura un sistema organico di reclutamento, formazione, progressione e attribuzione di qualifiche e funzioni all’interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le regole sono finalizzate a garantire operatività, specializzazione, continuità del servizio e progressione di carriera, con rilevanti limiti soggettivi, disciplinari e temporali per l’accesso e per gli avanzamenti.

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