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Sentenza

Sentenza n. 761/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202301350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di voltura o subentro nella concessione di spazio acqueo già intestata al padre defunto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (erede concessionaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale alla voltura o al subentro nella concessione di spazio acqueo n. 3088, già intestata al padre defunto e riferita a un natante originariamente qualificato come natante da lavoro. Ha dedotto il difetto e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la concessione fosse stata rilasciata alla persona fisica e non in relazione a un'attività economica; il travisamento dei fatti quanto alla natura del natante, evidenziando il passaggio dal contrassegno 6V23900 al contrassegno LV12374 e l'utilizzo per diporto; la violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 per omesso preavviso di rigetto; nonché la violazione della disciplina regolamentare sul subentro dell'erede. Il Comune ha sostenuto che il diniego fosse vincolato, poiché la concessione sarebbe rimasta collegata a un natante da lavoro e a un'attività economica, e ha inoltre prospettato in giudizio ulteriori ragioni ostative, tra cui l'applicabilità dell'art. 24 del Regolamento COSAP, l'intrasferibilità della concessione salvo successione nell'azienda e la decadenza per mancata comunicazione del cambio di natante.

La decisione

Il ricorso è stato accolto per il terzo motivo, ritenuto assorbente. Il TAR ha annullato il diniego per violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Il preavviso di rigetto era necessario perché la decisione non dipendeva da un riscontro automatico di presupposti normativi, ma richiedeva accertamenti e valutazioni sulla natura della concessione originaria, sulla destinazione del natante, sul mutamento del contrassegno, sull'eventuale necessità di aggiornare il titolo e sulla conoscenza delle variazioni da parte degli uffici comunali. La mancata partecipazione non era quindi un vizio meramente formale: la ricorrente avrebbe potuto incidere sull'istruttoria e sulla motivazione producendo documentazione e chiarimenti. Il Comune non poteva integrare o modificare in giudizio le ragioni del diniego mediante nuovi presupposti fattuali e normativi, poiché ciò avrebbe eluso la funzione partecipativa del preavviso. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il procedimento deve regredire alla fase antecedente al diniego e il Comune deve riesaminare l'istanza previa comunicazione dei motivi ostativi, valutando tutte le allegazioni della ricorrente e senza fondare la nuova decisione su ragioni non previamente comunicate. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento deve rendere esplicite le ragioni della decisione; il TAR ha rilevato anche la particolare sinteticità della motivazione del diniego, senza tuttavia decidere autonomamente la relativa censura, assorbita dall'accoglimento del motivo partecipativo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è necessario quando l'amministrazione deve compiere accertamenti e valutazioni non meramente automatici. Esso consente al privato di conoscere preventivamente le ragioni ostative e di interloquire utilmente prima della decisione negativa.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    L'eccezione relativa ai vizi formali non può essere invocata per rendere irrilevante l'omesso preavviso quando il procedimento è discrezionale o comunque richiede valutazioni istruttorie e quando l'apporto partecipativo avrebbe potuto incidere sull'esito.

  • art. 24 Regolamento COSAP

    La disposizione è stata richiamata dal Comune solo in sede difensiva quale ulteriore fondamento del diniego; il TAR ha considerato tale richiamo una possibile integrazione postuma della motivazione, rinviandone ogni valutazione al procedimento rinnovato.

  • art. 4, comma 2, Regolamento comunale per la circolazione acquea

    La disposizione è stata invocata dal Comune in giudizio in relazione alla mancata comunicazione del cambio di natante; il presupposto non era stato esplicitato nel diniego e non poteva quindi essere introdotto per la prima volta in sede processuale.

Massime di principio

  • Il preavviso di rigetto deve essere comunicato quando la decisione negativa presuppone una ricostruzione della vicenda fattuale e valutazioni giuridiche o istruttorie non riconducibili a un riscontro automatico di requisiti predeterminati.
  • L'omissione del preavviso di rigetto incide sostanzialmente sul procedimento quando il privato avrebbe potuto fornire elementi idonei a incidere sull'istruttoria, sulla motivazione o sull'esito della decisione; in tal caso non è neutralizzata dall'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.
  • Le ragioni ostative devono essere esplicitate prima dell'adozione del provvedimento finale. L'amministrazione non può integrare o rimodulare in giudizio la motivazione del diniego mediante nuovi presupposti fattuali o normativi, poiché ciò vanifica la funzione partecipativa dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
  • L'annullamento del provvedimento per omesso preavviso di rigetto comporta la regressione del procedimento alla fase antecedente alla decisione negativa; l'amministrazione deve rinnovare l'esame previa comunicazione dei motivi ostativi e non può fondare la nuova determinazione su ragioni non previamente comunicate.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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