Sentenza n. 760/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno per quattro anni nel Comune interessato
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Vicenza, ai sensi degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011, gli ha ordinato di lasciare immediatamente il territorio di un Comune e di non farvi ritorno senza preventiva autorizzazione per quattro anni. Il provvedimento traeva origine da una segnalazione dei Carabinieri e dall’adozione, nei confronti del ricorrente, della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati, nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia. Il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, difetto e travisamento della motivazione, sostenendo che la pericolosità fosse stata desunta dalla sola pendenza del procedimento penale, che fossero state erroneamente richiamate lesioni non contestate e che i maltrattamenti in famiglia, commessi in ambito domestico, non incidessero sulla sicurezza, tranquillità o incolumità pubblica. Il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 per insussistenza della pericolosità sociale e del presupposto territoriale, poiché il Comune costituiva il centro di vita personale e familiare del ricorrente, ove risiedevano i figli minori; si lamentava inoltre una sovrapposizione del foglio di via alle valutazioni dell’autorità giudiziaria penale e una sproporzionata incidenza sui rapporti genitoriali e sul percorso rieducativo. Il terzo motivo deduceva eccesso di potere per sproporzione e carenza di motivazione nella determinazione della durata massima di quattro anni, senza adeguata considerazione dell’incensuratezza, dell’inserimento lavorativo e sociale e della gravità asseritamente limitata dei fatti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione personale, non una sanzione, e presuppone una valutazione prognostica della pericolosità sociale fondata su elementi di fatto specifici e concreti, senza necessità di una condanna penale o di un’immediata lesione dei beni tutelati. Nel caso concreto, il provvedimento non si fondava sulla mera pendenza del procedimento penale, ma sulla reiterazione di condotte violente, descritte anche nel decreto di giudizio immediato, caratterizzate da aggressività crescente e successivamente sostanzialmente confermate dalla sentenza di applicazione della pena. La gravità delle condotte, rivolte alla moglie, anche durante la gravidanza, e al figlio minore di quest’ultima affetto da disturbi psico-motori, è stata ritenuta idonea a incidere non soltanto su interessi individuali, ma anche sulla sicurezza e tranquillità pubblica. Il delitto di maltrattamenti in famiglia può quindi integrare il presupposto oggettivo della misura preventiva. Quanto al presupposto territoriale, il ricorrente non ha indicato interessi specifici ad accedere al Comune diversi dalla frequentazione delle persone offese; resta comunque possibile chiedere alla Questura un’autorizzazione per incontrare i figli e proseguire il percorso rieducativo. Anche la durata quadriennale è stata ritenuta non manifestamente incongrua, trattandosi di valutazione discrezionale dell’amministrazione giustificata dal numero e dalla gravità delle condotte. È stata riconosciuta la possibilità di chiedere all’amministrazione una riduzione della durata all’esito del percorso rieducativo. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. n. 159/2011
La pericolosità deve essere declinata ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011.
La misura preventiva richiede una valutazione concreta della pericolosità sociale, fondata su elementi di fatto specifici e idonei a dimostrare la probabilità di commissione futura di reati offensivi della sicurezza e della tranquillità pubblica.
art. 2 d.lgs. n. 159/2011
Foglio di via obbligatorio.
Il foglio di via è una misura di prevenzione personale diretta ad allontanare dai luoghi, diversi da quelli di residenza, soggetti socialmente pericolosi, quando ricorra una concreta prognosi di compromissione della sicurezza e tranquillità pubblica.
art. 572 c.p.
Maltrattamenti contro familiari e conviventi.
Condotte reiterate e gravi di maltrattamento in ambito familiare possono incidere su interessi generali di sicurezza e tranquillità pubblica e concorrere a integrare i presupposti del foglio di via.
artt. 572, commi 1 e 2, c.p.
Reati per i quali era stato disposto il giudizio immediato.
Il decreto di giudizio immediato è stato valorizzato quale elemento documentale descrittivo della pluralità, reiterazione e gravità delle condotte contestate.
artt. 444 e ss. c.p.p.
Istanza di applicazione della pena.
La successiva sentenza di applicazione della pena è stata considerata una sostanziale conferma della fondatezza delle contestazioni, nell’ambito della valutazione amministrativa della pericolosità.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione personale e non una sanzione penale; la sua legittimità richiede una prognosi concreta e attuale di pericolosità sociale, fondata su elementi di fatto specifici, anche in assenza di una condanna penale definitiva.
- La pericolosità rilevante ai fini del foglio di via può essere desunta anche da un solo episodio, purché significativo, e a maggior ragione da condotte reiterate, gravi e caratterizzate da aggressività crescente; non è sufficiente, invece, la mera pendenza di un procedimento penale.
- Condotte reiterate di maltrattamento in famiglia, pur realizzate in ambito domestico e dirette contro persone determinate, possono essere ritenute idonee a incidere sulla sicurezza e sulla tranquillità pubblica quando, per gravità e modalità, evidenzino una concreta propensione aggressiva.
- La valutazione amministrativa della pericolosità ai fini del foglio di via è autonoma rispetto all’accertamento penale e non richiede l’immediata lesione del bene pubblico, essendo sufficiente che dagli elementi complessivamente valutati emerga il rischio concreto di una futura aggressione agli interessi di sicurezza pubblica.
- La durata del divieto di ritorno rientra nella discrezionalità dell’amministrazione e può essere censurata soltanto per manifesta incongruità o sproporzione; il numero e la gravità delle condotte possono giustificare l’applicazione della durata massima.
- La presenza di legami familiari nel Comune sottoposto a divieto non rende di per sé illegittimo il foglio di via quando il destinatario non dimostri specifici interessi di accesso ulteriori rispetto alla frequentazione delle persone offese, potendo chiedere alla Questura autorizzazioni puntuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 755/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 757/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 758/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 759/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 761/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 apr 2026Sentenza n. 762/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →