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Sentenza

Sentenza n. 758/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202301347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore nella procedura selettiva per un posto di professore di prima fascia, nonché gli atti della procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata in una procedura alla quale avevano partecipato due candidati, ha impugnato gli atti deducendo tre ordini di censure. Con il primo motivo ha contestato la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, denunciando violazione della disciplina legislativa e regolamentare, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e carenza motivazionale. Ha sostenuto che la commissione avesse sottostimato originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle sue opere, anche in contrasto con gli esiti dell’abilitazione scientifica nazionale e della VQR, e ha prospettato un diverso ricalcolo dei punteggi. Con il secondo motivo ha censurato la valutazione del curriculum, lamentando l’omessa considerazione di titoli, premi, recensioni, attività scientifiche e profilo internazionale, nonché l’attribuzione di un punteggio inferiore nonostante la pretesa maggiore consistenza del proprio percorso. Con il terzo motivo ha dedotto, da un lato, la mancata autonoma predeterminazione di criteri per la valutazione delle attività di terza missione e, dall’altro, la violazione del bando e del regolamento di Ateneo per il mancato svolgimento di un colloquio volto ad accertare la conoscenza della lingua francese del candidato vincitore. L'Università e il controinteressato hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, sostenendo che le censure mirassero a sostituire il giudizio tecnico della commissione con una diversa valutazione della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha esaminato il merito, prescindendo dalle eccezioni in rito, e ha respinto integralmente il ricorso. In via preliminare ha ribadito che i giudizi delle commissioni nelle procedure di chiamata dei professori universitari costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, palese incongruenza, errore di fatto, manifesta contraddittorietà o macroscopica disparità di trattamento; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico. Il primo motivo è stato respinto perché la commissione aveva previamente fissato criteri e sottocriteri per le pubblicazioni e la ricorrente non aveva evidenziato errori macroscopici, ma aveva richiesto una rivalutazione del merito scientifico delle opere. Gli esiti dell'ASN e della VQR non vincolavano la commissione, trattandosi di procedimenti diversi: l'ASN ha funzione abilitativa e non comparativa, mentre la VQR opera in un diverso contesto istituzionale. La commissione poteva ritenere le pubblicazioni congruenti, metodologicamente corrette e ben collocate, ma meno originali o innovative, senza contraddizione. I rilievi sulla ripetitività o continuità tematica di alcune opere erano stati motivati e non integravano travisamento o errore di fatto. Anche il giudizio comparativo finale, fondato sulla maggiore continuità nel tempo dell'eccellenza scientifica del vincitore, è stato ritenuto coerente e non manifestamente irragionevole. Il secondo motivo è stato respinto perché dagli atti risultava che la commissione aveva considerato i periodi di studio all'estero, le attività di ricerca, i ruoli editoriali, la partecipazione a convegni e le attività istituzionali; alla ricorrente era stato attribuito il punteggio massimo per le attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio. La censura si risolveva quindi in un dissenso sul punteggio e non indicava specifici titoli integralmente omessi, né dimostrava come una diversa valutazione avrebbe modificato l'esito, anche in considerazione del differenziale complessivo di 11,2 punti e della limitata differenza di 0,7 punti nel curriculum. Il terzo motivo è stato respinto in entrambe le articolazioni. La terza missione era stata ricompresa nella più ampia valutazione delle attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e pertinenti al ruolo; non era necessario creare una sottovoce autonoma, e la ricorrente aveva comunque ricevuto il punteggio massimo nella voce rilevante. Quanto alla lingua francese, il bando non prevedeva un colloquio separato, stabilendo che la verifica avvenisse mediante pubblicazioni, curriculum e titoli. La commissione aveva motivato positivamente l'accertamento richiamando l'affiliazione del candidato a un'associazione con sede a Parigi e le citazioni in lingua francese presenti nelle sue opere. La ricorrente non aveva indicato errori percettivi e non aveva dimostrato l'utilità concreta dell'accertamento ai fini della rinnovazione della procedura, anche perché la conoscenza linguistica non costituiva voce autonoma di punteggio. Il richiamo a una precedente procedura del 2019, già annullata, è stato ritenuto irrilevante perché relativa a vicenda distinta. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, l. 30 dicembre 2010, n. 240

    La procedura selettiva per la chiamata dei professori di prima fascia è stata indetta ai sensi di questa disposizione; il giudice ha valutato la legittimità degli atti selettivi nell'ambito della procedura prevista dalla norma.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive per la chiamata di professori universitari, i giudizi della commissione costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, palese incongruenza, errore di fatto, manifesta contraddittorietà o macroscopica disparità di trattamento; non è consentita la sostituzione della valutazione giudiziale a quella della commissione.
  • Gli esiti dell'abilitazione scientifica nazionale e della valutazione della qualità della ricerca non vincolano la commissione di una procedura comparativa per la chiamata universitaria, perché si tratta di procedimenti diversi per finalità, oggetto e parametri: l'ASN è abilitativa e non comparativa, mentre la VQR opera in un diverso contesto istituzionale.
  • La valutazione di una produzione scientifica può considerare distintamente congruenza, rigore metodologico, collocazione editoriale, originalità e innovatività; pertanto, il riconoscimento della congruenza e della correttezza metodologica delle pubblicazioni non impone un analogo massimo apprezzamento quanto alla loro originalità o innovatività.
  • La mancata previsione di una sottovoce autonoma per una specifica attività, come la terza missione, non determina illegittimità quando tale attività sia stata ricompresa in una voce più ampia coerente con i criteri della procedura e risulti concretamente considerata dalla commissione.
  • Quando il bando stabilisce che la conoscenza linguistica sia verificata attraverso pubblicazioni, curriculum e titoli, la commissione non è tenuta a svolgere un colloquio separato; la contestazione dell'accertamento deve indicare uno specifico errore percettivo o vizio macroscopico e dimostrare l'utilità concreta della censura sull'esito della procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitaria
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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